Articolo 317 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Rapporti con gli ascendenti

Dispositivo

(1)Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.

L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinchè siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'articolo [336], secondo comma.

Note

(1) Articolo così sostituito con d.lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Massime giurisprudenziali (17)

1Cass. civ. n. 6658/2025

Il diritto degli ascendenti, previsto dall'art. 317-bis c.c., di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni deve essere subordinato all'esclusivo interesse del minore. Tale diritto presuppone una fruttuosa cooperazione degli ascendenti con i genitori e non può essere imposto contro la volontà dei nipoti in grado di discernimento. Il giudice deve accertare il preciso vantaggio derivante dalla partecipazione degli ascendenti al progetto educativo e formativo del minore.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 6658 del 13 marzo 2025)

2Cass. civ. n. 3539/2025

L'art. 317-bis c.c. stabilisce il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, riconoscendo loro la possibilità di ricorrere al giudice al fine di tutelare tale diritto, sempre subordinato al prevalente interesse del minore. Tuttavia, tale disposizione non riguarda il giudizio di separazione o divorzio, in cui le parti sono rappresentate esclusivamente dai coniugi.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 3539 del 11 febbraio 2025)

3Cass. civ. n. 10250/2024

Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni è funzionale all'interesse di questi ultimi e presuppone una relazione positiva, gratificante e soddisfacente per ciascuno di essi, pertanto il giudice non può disporre il mantenimento di tali rapporti dopo aver riscontrato semplicemente l'assenza di alcun pregiudizio per i minori, dovendo, invece, accertare il preciso vantaggio a loro derivante dalla partecipazione degli ascendenti al progetto educativo e formativo che li riguarda, senza imporre alcuna frequentazione contro la volontà espressa dei nipoti che abbiano compiuto i dodici anni o che comunque risultino capaci di discernimento, individuando piuttosto strumenti di modulazione delle relazioni, in grado di favorire la necessaria spontaneità dei rapporti.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 10250 del 16 aprile 2024)

4Cass. civ. n. 2881/2023

Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni è funzionale all'interesse di questi ultimi e presuppone una relazione positiva, gratificante e soddisfacente per ciascuno di essi, pertanto il giudice non può disporre il mantenimento di tali rapporti dopo aver riscontrato semplicemente l'assenza di alcun pregiudizio per i minori, dovendo invece accertare il preciso vantaggio a loro derivante dalla partecipazione degli ascendenti al progetto educativo e formativo che li riguarda, senza imporre alcuna frequentazione contro la volontà espressa dei nipoti che abbiano compiuto i dodici anni o che comunque risultino capaci di discernimento, individuando piuttosto strumenti di modulazione delle relazioni, in grado di favorire la necessaria spontaneità dei rapporti.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 2881 del 31 gennaio 2023)

5Cass. civ. n. 34566/2022

Alla luce dei principi desumibili dall'art. 8 CEDU, dall'art. 24, co. 2, della Carta di Nizza e dagli artt. 2 e 30 Cost., il diritto degli ascendenti, azionabile anche in giudizio, di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall'art. 317-bis c.c., cui corrisponde lo speculare diritto del minore di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, ai sensi dell'art. 315-bis c.c., non va riconosciuto ai soli soggetti legati al minore da un rapporto di parentela in linea retta ascendente, ma anche ad ogni altra persona che affianchi il nonno biologico del minore, sia esso il coniuge o il convivente di fatto, e che si sia dimostrato idoneo ad instaurare con il minore medesimo una relazione affettiva stabile, dalla quale quest'ultimo possa trarre un beneficio sul piano della sua formazione e del suo equilibrio psico-fisico.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 34566 del 23 novembre 2022)

6Cass. civ. n. 9144/2020

Ciascuno degli ascendenti (o delle persone legate agli stessi da un rapporto di coniugio o di convivenza) è titolare di un proprio diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall'art. 317-bis c.c., autonomo rispetto a quello degli altri; tale diritto, coerentemente con l'interpretazione dell'art. 8 Cedu fornita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, non ha un carattere incondizionato, ma il suo esercizio è subordinato ad una valutazione del giudice avente di mira "l'esclusivo interesse del minore".(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 9144 del 19 maggio 2020)

7Cass. civ. n. 19780/2018

Alla luce dei principi desumibili dall'art. 8 CEDU, dall'art. 24, comma 2, della Carta di Nizza e dagli artt. 2 e 30 Cost., il diritto degli ascendenti, azionabile anche in giudizio, di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall'art. 317 bis c.c., cui corrisponde lo speculare diritto del minore di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, ai sensi dell'art. 315 bis c.c., non va riconosciuto ai soli soggetti legati al minore da un rapporto di parentela in linea retta ascendente, ma anche ad ogni altra persona che affianchi il nonno biologico del minore, sia esso il coniuge o il convivente di fatto, e che si sia dimostrato idoneo ad instaurare con il minore medesimo una relazione affettiva stabile, dalla quale quest'ultimo possa trarre un beneficio sul piano della sua formazione e del suo equilibrio psico-fisico.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 19780 del 25 luglio 2018)

8Cass. civ. n. 15238/2018

Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall'art. 317-bis c.c., coerentemente con l'interpretazione dell'articolo 8 Cedu fornita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, non ha un carattere incondizionato, ma il suo esercizio è subordinato ad una valutazione del giudice avente di mira "l'esclusivo interesse del minore". La sussistenza di tale interesse - nel caso in cui i genitori dei minori contestino il diritto dei nonni a mantenere tali rapporti - è configurabile quando il coinvolgimento degli ascendenti si sostanzi in una fruttuosa cooperazione con i genitori per l'adempimento dei loro obblighi educativi, in modo tale da contribuire alla realizzazione di un progetto educativo e formativo volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore.(Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 15238 del 12 giugno 2018)

9Cass. civ. n. 18194/2015

In tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, la legge n. 54 del 2006 ha equiparato la posizione dei figli nati "more uxorio" a quella dei figli nati da genitori coniugati, estendendo la disciplina in materia di separazione e divorzio anche ai procedimenti ex art. 317 bis c.c., che hanno assunto autonomia procedimentale rispetto ai procedimenti di cui agli artt. 330, 333 e 336 c.c., senza che abbia alcun rilievo il rito camerale. Ne consegue che i decreti emessi dalla corte d'appello avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 317 bis c.c. relativi ai figli nati fuori dal matrimonio ed alle conseguenti statuizioni economiche, ivi compresa l'assegnazione della casa familiare, sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., ora equiparato sostanzialmente al ricorso ordinario in forza del richiamo operato dall'ultimo comma dell'art. 360 c.p.c. ai commi 1 e 3 (nel testo novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006).(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 18194 del 16 settembre 2015)

10Cass. civ. n. 10265/2011

In tema di adozione in casi particolari, ha efficacia preclusiva, ai sensi dell'art. 46 della legge 4 maggio 1983, n. 184, il dissenso manifestato dal genitore naturale non convivente all'adozione del figlio minore a norma dell'art. 44, lettera b), della legge richiamata, dovendo egli ritenersi comunque "esercente la potestà", pur quando lo stesso non sia mai stato convivente con il minore; invero, la legge 8 febbraio 2006, n. 54 sull'esercizio della potestà in caso di crisi della coppia genitoriale e sull'affidamento condiviso, applicabile anche ai figli di genitori non coniugati, ha corrispondentemente riplasmato l'art. 317 bis c.c.. Il principio della bigenitorialità ha, infatti, informato di sé il contenuto precettivo della norma citata, eliminando ogni difformità di disciplina tra figli legittimi e naturali, cosicché la cessazione della convivenza tra genitori naturali non conduce più alla cessazione dell'esercizio della potestà.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 10265 del 10 maggio 2011)

11Cass. civ. n. 6319/2011

Il decreto emesso ai sensi dell'art. 317bisc.c. ha natura sostanziale di sentenza, presentando il requisito della decisorietà, risolvendo una controversia tra contrapposte posizioni di diritto soggettivo, e della definitività, con efficacia assimilabile, "rebus sic stantibus" a quella del giudicato; in conseguenza, in relazione a tale decreto, debbono applicarsi i termini di impugnazione dettati dagli artt. 325 e 327 c.p.c., trattandosi di appello mediante ricorso, e non di reclamoexart. 739 c.p.c.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6319 del 21 marzo 2011)

12Cass. civ. n. 23578/2010

La pronuncia della Corte d'Appello, sezione minorenni, riguardante un provvedimento provvisorio ed urgente, emerso, in corso di procedimento, in tema di affidamento del figlio naturale ai sensi dell'art. 317bisc.c. non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost. attesa la natura strumentale e il carattere revocabile di tale provvedimento che non vengono meno neanche quando l'oggetto delle censure del ricorrente riguardi la lesione di situazioni aventi rilievo processuale la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione, ed in particolare del diritto al riesame da parte di un giudice diverso, in quanto la pronunzia sull'osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi e i tempi con i quali la domanda può essere portata all'esame del giudice ha necessariamente la medesima natura dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell'atto sia privo della problematica processuale.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 23578 del 20 novembre 2010)

13Cass. civ. n. 23032/2009

In tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, la L. n. 54 del 2006, dichiarando applicabili ai relativi procedimenti le regole da essa introdotte per quelli in materia di separazione e divorzio, esprime, per tale aspetto, un'evidente assimilazione della posizione dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati nel matrimonio, in tal modo conferendo una definitiva autonomia al procedimento di cui all'art. 317bisc.c. rispetto a quelli di cui agli artt. 330, 333 e 336 c.c., ed avvicinandolo a quelli in materia di separazione e divorzio con figli minori, senza che assuma alcun rilievo la forma del rito camerale, previsto, anche in relazione a controversie oggettivamente contenziose, per ragioni di celerità e snellezza: ne consegue che, nel regime di cui alla L. n. 54 cit., sono impugnabili con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., i provvedimenti emessi dalla corte d'appello, sezione per i minorenni, in sede di reclamo avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 317bisrelativamente all'affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio ed alle conseguenti statuizioni economiche, ivi compresa l'assegnazione della casa familiare.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 23032 del 30 ottobre 2009)

14Cass. civ. n. 19094/2007

Il regime delle impugnazioni dei decreti emessi in sede di reclamo dalla sezione per i minorenni della Corte d'Appello in tema di disciplina del regime delle visite al figlio naturale non è stato modificato dall'introduzione nell'ordinamento processualistico dell'art. 2, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, con la conseguenza che i decreti menzionati, essendo suscettibili di revoca e modifica in ogni momento, sono inidonei ad acquisire efficacia definitiva e, pertanto, non sono ricorribili per cassazione ex art. 111 Cost.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 19094 del 11 settembre 2007)

15Cass. civ. n. 8362/2007

La legge 8 febbraio 2006, n. 54 sull'esercizio della potestà in caso di crisi della coppia genitoriale e sull'affidamento condiviso, applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, ha corrispondentemente riplasmato l'art. 317 bis c.c., il quale, innovato nel suo contenuto precettivo, continua tuttavia a rappresentare lo statuto normativo della potestà del genitore naturale e dell'affidamento del figlio nella crisi dell'unione di fatto, sicché la competenza ad adottare i provvedimenti nell'interesse del figlio naturale spetta al tribunale per i minorenni, in forza dell'art. 38, primo comma, disp. att. c.c., in parte qua non abrogato, neppure tacitamente, dalla novella. La contestualità delle misure relative all'esercizio della potestà e all'affidamento del figlio, da un lato, e di quelle economiche inerenti al loro mantenimento, dall'altro, prefigurata dai novellati artt. 155 e ss. c.c., ha peraltro determinato — in sintonia con l'esigenza di evitare che i minori ricevano dall'ordinamento un trattamento diseguale a seconda che siano nati da genitori coniugati oppure da genitori non coniugati, oltre che di escludere soluzioni interpretative che comportino un sacrificio del principio di concentrazione delle tutele, che è aspetto centrale della ragionevole durata del processo — una attrazione, in capo allo stesso giudice specializzato, della competenza a provvedere, altresì, sulla misura e sul modo con cui ciascuno dei genitori naturali deve contribuire al mantenimento del figlio.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8362 del 3 aprile 2007)

16Cass. civ. n. 911/2002

Il decreto con il quale la Corte d'appello, sezione per i minorenni, in sede di reclamo, impartisca disposizioni inerenti al rapporto tra genitori e figli naturali minori, secondo la previsione dell'art. 317bisc.c., non è impugnabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., nemmeno per la parte in cui abbia esplicitamente o implicitamente affermato (o negato) la giurisdizione, dato che, le suddette disposizioni, modificabili e revocabili dallo stesso giudice minorile e non idonee, quindi, ad incidere in modo definitivo sulle posizioni soggettive degli interessati, non hanno natura decisoria e che tale connotazione si estenda necessariamente alla definizione di una questione pregiudiziale, priva di effetti vincolanti all'infuori del procedimento nel quale viene resa (nella specie, la Corte d'appello aveva confermato la decadenza della madre dalla potestà sulle figlie minori ed aveva affidato queste ultime al padre, sul presupposto che la genitrice, avendole condotte con sé in Israele, non aveva fatto più ritorno in Italia, sicché le minori erano state riconsegnate al padre solo a seguito di un provvedimento dell'A.G. israeliana, emesso ai sensi della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980. La madre aveva, dunque, proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la giurisdizione sulla richiesta di decadenza dela potestà spettava al giudice israeliano e non a quello italiano. Le Sezioni Unite della S.C., nel pronunciare il massimato principio, hanno dichiarato inammissibile il ricorso).(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 911 del 15 gennaio 2002)

17Cass. civ. n. 5847/1993

I provvedimenti del giudice, previsti dall'art. 317bisc.c. in materia di esercizio della patria potestà sul figlio minore riconosciuto da entrambi i genitori naturali, concludono procedimenti di giurisdizione non contenziosa ma volontaria, con la conseguenza che nell'ambito dei procedimenti stessi non è ammissibile il ricorso al regolamento di giurisdizione.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 5847 del 25 maggio 1993)