Articolo 318 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Abbandono della casa del genitore
Dispositivo
(1)Il figlio, sino alla maggiore età o all'emancipazione, non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la responsabilità genitoriale né la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori (2) possono richiamarlo [358] ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare [344] [38].
Note
(1) L'articolo è stato inserito dall'art. 140 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2) Il potere di richiamo è congiuntivo, ed in caso di contrasto tra genitori provvederà il giudice.