Articolo 322 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Inosservanza delle disposizioni precedenti

Dispositivo

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 145 della L. 19 maggio 1975 n. 151.

(2) Saranno annullabili - su istanza proponibile dal singolo genitore - gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dai genitori senza la preventiva autorizzazione del giudice, così come quelli compiuti da uno solo dei genitori senza la necessaria partecipazione dell'altro ex art. 320 c.c. (co. I), od in conflitto di interessi (co. VI del medesimo articolo).

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 12117/2014

2Cass. pen. n. 931/1998

3Cass. civ. n. 7044/1988

4Cass. civ. n. 6057/1981