Articolo 323 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Atti vietati ai genitori

Dispositivo

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 146 della L. 19 maggio 1975 n. 151.

(2) Con tale norma si mira ad evitare qualsiasi danno economico a carico del figlio derivante dall'acquisto da parte di un genitore di beni o utilità presenti nel patrimonio del figlio; il conflitto di interessi viene punito con la comminatoria di annullabilità di qualsiasi tipo di atto - estensivamente inteso - tra i soggetti indicati.