Articolo 324 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Usufrutto legale
Dispositivo
(1)I genitori esercenti la responsabilità genitoriale hanno in comune l'usufrutto (2) dei beni del figlio [261], fino alla maggiore età o all'emancipazione.
I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione dei figli [147].
Non sono soggetti ad usufrutto legale:
- i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro (3);
- i beni lasciati o donati [769] al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
- i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto: la condizione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima [536];
- i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale [321]. Se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a lui.
Note
(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 147 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2) L'usufrutto legale dei genitori qui esposto (sensibilmente diverso dall'usufrutto di cui all'art. 978 del c.c., essendo ben più ampi i poteri di amministrazione dei genitori) è previsto nell'interesse complessivo della famiglia (così Capozzi); è un diritto reale di godimento che ha ad oggetto tutti i beni che fanno parte del patrimonio del minore o vi entrano successivamente.
(3) Nei proventi e beni acquisiti grazie all'attività del figlio sono da ricomprendere i redditi derivanti dall'attività lavorativa svolta dallo stesso in maniera autonoma come anche in maniera subordinata (anche alle dipendenze degli stessi genitori). Gli interessi sul capitale spettano al genitore sino al compimento della maggiore età da parte del figlio.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 2257/1998
In tema di fallimento di un soggetto minore di età, l'acquisizione alla procedura concorsuale di un bene appartenente al minore, e sul quale veniva esercitato, dal genitore esercente potestà, il diritto di usufruttoex lege, comporta la automatica estinzione dell'usufrutto stesso, quale effetto della cessazione dell'appartenenza del bene al minore.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2257 del 28 febbraio 1998)
2Cass. civ. n. 5649/1984
Gli interessi su capitale del figlio minore, come in genere i frutti dei beni del medesimo, spettano al genitore esercente la potestà, ai sensi dell'art. 324 c.c. Pertanto, deve escludersi che il figlio, divenuto maggiorenne, sia legittimato ad agire per il pagamento dei suddetti interessi inerenti al periodo antecedente al raggiungimento della maggiore età.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5649 del 8 novembre 1984)
Massime notarili correlate (2)
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