Articolo 328 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Nuove nozze
Dispositivo
(1)Il genitore che passa a nuove nozze conserva l'usufrutto legale (2), con l'obbligo tuttavia di accantonare in favore del figlio quanto risulti eccedente rispetto alle spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di quest'ultimo [147].
Note
(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 151 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2) Qualora il genitore contragga un nuovo matrimonio, conserverà la titolarità dell'usufrutto legale a condizione che mantenga la responsabilità genitoriale sui figli, ma solamente per i figli stessi e non per un eventuale mantenimento della nuova famiglia.