Articolo 328 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Nuove nozze

Dispositivo

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 151 della L. 19 maggio 1975 n. 151.

(2) Qualora il genitore contragga un nuovo matrimonio, conserverà la titolarità dell'usufrutto legale a condizione che mantenga la responsabilità genitoriale sui figli, ma solamente per i figli stessi e non per un eventuale mantenimento della nuova famiglia.