Articolo 329 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Godimento dei beni dopo la cessazione dell'usufrutto legale

Dispositivo

Note

(1) La disposizione allude solamente alla fisiologica ipotesi del raggiungimento della maggiore età (di cui all'art. 2 del c.c.) da parte del figlio, che comporta l'acquisto della capacità di agire.

(2) La convivenza intesa dalla norma concerne gli aspetti patrimoniali della partecipazione del figlio alla vita familiare, e non la mera coabitazione dello stesso (così Cicu).