Articolo 329 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Godimento dei beni dopo la cessazione dell'usufrutto legale

Dispositivo

Cessato l'usufrutto legale (1), se il genitore ha continuato a godere i beni del figlio convivente (2) con esso senza procura ma senza opposizione, o anche con procura ma senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli o i suoi eredi non sono tenuti che a consegnare i frutti esistenti al tempo della domanda [217], [1148].

Note

(1) La disposizione allude solamente alla fisiologica ipotesi del raggiungimento della maggiore età (di cui all'art. 2 del c.c.) da parte del figlio, che comporta l'acquisto della capacità di agire.

(2) La convivenza intesa dalla norma concerne gli aspetti patrimoniali della partecipazione del figlio alla vita familiare, e non la mera coabitazione dello stesso (così Cicu).