Articolo 332 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Reintegrazione nella responsabilità genitoriale

Dispositivo

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 154 della L. 19 maggio 1975 n. 151.

(2) Il genitore potrà essere reintegrato nella potestà solo qualora vengano meno le esigenze cautelari che determinarono la pronuncia di decadenza, e venga conseguentemente escluso il pregiudizio per il figlio.

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. civ. n. 23097/2024

2Cass. civ. n. 16569/2021

3Cass. civ. n. 16060/2018

4Cass. civ. n. 18562/2016

5Cass. civ. n. 22568/2015

6Cass. civ. n. 11756/2010

7Cass. civ. n. 175/1988