Articolo 333 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Condotta del genitore pregiudizievole ai figli

Dispositivo

(1)Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo [330] (2), ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice [38], [51], secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti (3) convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare [336] ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore (4).

Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento [742] c.p.c.] (5).

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 155 della L. 19 maggio 1975 n. 151.

(2) La norma trova applicazione solo con riferimento agli aspetti relativi alla cura della persona del minore, ossia per condotte relative ad aspetti non patrimoniali (per gli aspetti patrimoniali vi sarebbe lo specifico successivo [[334 c]]).

(3) I provvedimenti adottabili derivano anche dal solo pericolo di danno al minore, e sono perciò rimessi nel contenuto all'apprezzamento del giudice che valuterà caso per caso le misure opportune.

(4) Il comma è stato così modificato dall'art. 37 della L. 28 marzo 2001 n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile).

(5) Con la revoca dei provvedimenti avverrà il riacquisto della potestà con effetti retroattiviex tunc.

Massime giurisprudenziali (25)

1Cass. civ. n. 24710/2024

Il disagio psicologico vissuto dai figli a seguito della disgregazione della coppia genitoriale, della incertezza e della scarsa prevedibilità del contesto ambientale e del permanere di una certa animosità della madre, anche per i suoi limiti caratteriali, nei confronti del padre dei bambini, manifestatasi attraverso "comunicazioni denigratorie", non presenta la consistenza del pregiudizio legittimante, a norma dell'art. 333 c.c., Pertanto va cassata con rinvio la pronuncia della sospensione della responsabilità genitoriale della madre, in mancanza di accertate carenze d'espressione delle capacità genitoriali, e considerando altresì il profilo, palesemente trascurato dalla stessa Corte di merito, afferente alle conseguenze sui minori della adottata pronuncia di sospensione in un periodo così delicato per il loro sviluppo fisio-psichico nella fase adolescenziale.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 24710 del 16 settembre 2024)

2Cass. civ. n. 19103/2024

Qualora sia accertato che un genitore ponga in essere comportamenti ostativi e alienanti, il giudice non può adottare misure coercitive, come l'allontanamento forzato del minore dal genitore con il quale vive, senza una previa e attenta valutazione dell'impatto psicologico sulla prole e delle eventuali necessità di passaggi graduali per evitare traumi.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 19103 del 11 luglio 2024)

3Cass. civ. n. 12717/2024

In tema di procedimenti per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, l'emersione nel giudizio di reclamo di comportamenti dei genitori pregiudizievoli al figlio, rilevanti ex art. 333 c.c., pone in capo al giudice il dovere di nominare un curatore speciale al minore, in ragione del sopravvenuto conflitto di interessi con i genitori, la cui inottemperanza determina la nullità del giudizio di impugnazione e, in sede di legittimità, la cassazione con rinvio alla Corte d'appello, dovendo escludersi il rinvio al primo giudice, perché contrario al principio fondamentale della ragionevole durata del processo (espresso dall'art. 111, co. 2, della Costituzione e dall'art. 6 Cedu), di particolare rilievo per i procedimenti riguardanti i minori, e comunque precluso dalla natura tassativa delle ipotesi di cui agli artt. 353, 354 e 383, co. 3, c.p.c.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 12717 del 9 maggio 2024)

4Cass. civ. n. 11631/2024

Nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale in cui siano adottati i "provvedimenti convenienti" di cui all'art. 333 c.c., ove venga dedotta la commissione di condotte di violenza domestica (come definita dall'art. 3 della Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la l. n. 77 del 2013), il giudice, anche con riferimento a fatti anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022, se non esclude l'esistenza di tali fatti e intenda adottare i menzionati provvedimenti, è chiamato a valutare la compatibilità delle misure assunte con l'esigenza di evitare, nel caso concreto, possibili situazioni di vittimizzazione secondaria.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 11631 del 30 aprile 2024)

5Cass. civ. n. 2021/2024

Ai fini della sospensione della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c. non occorre che la condotta del genitore abbia causato danno al figlio, poiché la norma mira ad evitare ogni possibile pregiudizio derivante dalla condotta (anche involontaria) del genitore, rilevando l'obiettiva attitudine di quest'ultima ad arrecare nocumento anche solo eventuale al minore, in presenza di una situazione di mero pericolo di danno.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 2021 del 19 gennaio 2024)

6Cass. civ. n. 3872/2024

Se l'affidamento ai servizi è disposto in corso di causa, il giudice dovrà necessariamente valutare se le ragioni che hanno determinato l'adozione del provvedimento sono legate all'apertura di un procedimento ex art. 333 c.c. ovvero al profilarsi di un conflitto di interessi tra il minore e i suoi genitori e, in tal caso, dovrà nominare un curatore speciale a pena di nullità; se le ragioni per cui si conferisce il mandato risiedono nella necessità di ampliare le misure a sostegno del minore, ma senza che si profili una condotta pregiudizievole idonea a determinare la misura limitativa, ovvero un conflitto di interessi tra minore e genitori, la nomina del curatore non sarà necessaria.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 3872 del 12 gennaio 2024)

7Cass. civ. n. 197/2024

Non occorre la previa nomina del curatore speciale, qualora si controverta di affidamento dei figli minori (nella specie, di genitori non coniugati) ai servizi sociali, allorché a questi ultimi siano attribuiti compiti di sola vigilanza, supporto o assistenza, senza limitazione alla responsabilità genitoriale, salvo che il giudice non ravvisi, in concreto, un conflitto di interesse, e non ritenga comunque che i servizi possano attuare anche ulteriori interventi di sostegno, rientranti nei loro compiti istituzionali, mentre è necessaria, e va disposta, con provvedimento che ne indichi anche i compiti specifici, qualora siano stati adottate misure limitative o ablative della responsabilità genitoriale.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 197 del 4 gennaio 2024)

8Cass. civ. n. 35537/2023

Coloro che, durante il periodo di affidamento extrafamiliare di un minore, abbiano consolidato con quest'ultimo positive relazioni socio-affettive, in mancanza di legami biologici, fondate su un provvedimento di affidamento o maturate de facto, non sono legittimati ad agire per chiedere il mantenimento della continuità affettiva; tuttavia, l'interruzione ingiustificata di tali rapporti significativi, da parte di chi esercita sul minore responsabilità parentali, è riconducibile all'ipotesi di condotta pregiudizievole di cui all'art 333 c.c., in relazione alla quale il giudice può adottare i provvedimenti più convenienti nell'interesse del minore, su istanza dei soli soggetti indicati dall'art. 336 c.c., laddove i soggetti non contemplati da detta norma possono sollecitare l'iniziativa del pubblico ministero, a tutela dei diritti e degli interessi dello stesso minore.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 35537 del 19 dicembre 2023)

9Cass. civ. n. 33185/2023

Qualora nel corso del giudizio emergano comportamenti dei genitori pregiudizievoli al figlio, rilevanti ex art. 333 c.c., il giudice ha il dovere di nominare un curatore speciale al minore, in ragione del sopravvenuto conflitto di interessi con i genitori, la cui inottemperanza determina la nullità del giudizio e la cassazione con rinvio alla Corte d’Appello.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 33185 del 29 novembre 2023)

10Cass. civ. n. 32537/2023

Ai fini della sospensione della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c. non occorre che la condotta del genitore abbia causato danno al figlio, poiché la norma mira ad evitare ogni possibile pregiudizio derivante dalla condotta (anche involontaria) del genitore, rilevando l'obiettiva attitudine di quest'ultima ad arrecare nocumento anche solo eventuale al minore, in presenza di una situazione di mero pericolo di danno. Ciononostante, deve ritenersi contraddittoria la motivazione della sentenza in cui il giudice, pur dando atto del venir meno del clima conflittuale in passato esistente in famiglia, abbia confermato il provvedimento di limitazione della responsabilità genitoriale, pur in assenza di violazioni dei doveri del genitore e di condotte comunque pregiudizievoli per i figli.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 32537 del 23 novembre 2023)

11Cass. civ. n. 32290/2023

Nei procedimenti nei quali si discuta dell'affidamento della prole ai servizi sociali - anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 5-bis della l. n. 184 del 1983 - si distingue l'ipotesi che a questi ultimi siano attribuiti compiti di vigilanza, supporto e assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale da quella in cui l'affidamento sia conseguente a un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale; nel primo caso - che è possibile definire mandato di vigilanza e supporto - l'affidamento, non incidendo per sottrazione sulla responsabilità genitoriale, non richiede, nella fase processuale che precede la sua adozione, la nomina di un curatore speciale, salvo che il giudice non ravvisi comunque, in concreto, un conflitto di interessi, e non esclude che i servizi possano attuare anche altri interventi di sostegno rientranti nei loro compiti istituzionali; nel secondo caso, l'affidamento, giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all'attuazione degli interessi morali e materiali del minore, necessita della nomina di un curatore speciale che ne curi gli interessi e il provvedimento deve evidenziare i compiti specifici attribuiti al predetto curatore e ai servizi sociali, i quali debbono svolgere la loro funzione nell'ambito esclusivo di quanto individuato nel provvedimento di nomina.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 32290 del 21 novembre 2023)

12Cass. civ. n. 29814/2023

Poiché l'affidamento extra-familiare è da considerarsi come pesante misura limitativa della responsabilità genitoriale, il Tribunale ordinario deve dare applicazione alla disciplina dettata dalla L. n. 184 del 1983, non derogabile, indicando il periodo di presumibile estensione temporale dell'affidamento, i modi di esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario e le modalità attraverso cui i genitori e gli altri componenti del nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 29814 del 27 ottobre 2023)

13Cass. civ. n. 23802/2023

Posto che i genitori, sempre che sussistano i requisiti di legge, possono scegliere di provvedere direttamente all'educazione dei figli minori (c.d. homeschooling), anche quanto all'istruzione obbligatoria, senza che questi frequentino istituti scolastici, pur sotto il controllo delle autorità competenti, sono illegittime, in mancanza del rischio di un pregiudizio concreto, le misure limitative della responsabilità genitoriale, quale il monitoraggio dei servizi sociali e la prescrizione, rivolta ai genitori, di collaborare con questi ultimi.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 23802 del 4 agosto 2023)

14Cass. civ. n. 23333/2023

Alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, come nel caso in cui quest'ultimo ponga in essere una persistente e durevole inosservanza dei provvedimenti giudiziali medio tempore emessi nell'interesse del minore.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 23333 del 1 agosto 2023)

15Cass. civ. n. 17578/2023

In tema di doveri economici verso i figli, il provvedimento del Tribunale dei Minorenni di allontanamento dalla casa familiare e di collocamento in comunità di un minore, accompagnato o meno dalla sospensione della potestà genitoriale, non fa venir meno l'obbligo dei genitori di provvedere al suo mantenimento - nella specie consistente nel rimborso all'ente comunale degli oneri economici sostenuti per il collocamento in comunità o in affido familiare del minore stesso - trattandosi di un obbligo collegato esclusivamente al perdurare dello "status" di figlio e non alla permanenza del minore presso il nucleo familiare.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 17578 del 20 giugno 2023)

16Cass. civ. n. 3780/2023

La "vis attractiva" del tribunale ordinario rispetto alla competenza del tribunale per i minorenni opera, ai sensi dell'art. 38 disp.att. c.c., a condizione che, nel momento in cui perviene al medesimo tribunale ordinario una richiesta di adozione dei provvedimenti ex art. 330 o 333 c.c., il giudizio di separazione, divorzio o ex art. 316 c.c. non sia già definitivamente concluso, nel qual caso resta ferma la competenza del tribunale per i minorenni.(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 3780 del 8 febbraio 2023)

17Cass. civ. n. 2829/2023

In tema di procedimenti per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, l'emersione nel giudizio di reclamo di comportamenti dei genitori pregiudizievoli al figlio, rilevanti ex art. 333 c.c., pone in capo al giudice il dovere di nominare un curatore speciale al minore, in ragione del sopravvenuto conflitto di interessi con i genitori, la cui inottemperanza determina la nullità del giudizio di impugnazione e, in sede di legittimità, la cassazione con rinvio alla Corte d'appello, dovendo escludersi il rinvio al primo giudice, perché contrario al principio fondamentale della ragionevole durata del processo (espresso dall'art. 111, comma 2, Cost. e dall'art. 6 CEDU), di particolare rilievo per i procedimenti riguardanti i minori, e comunque precluso dalla natura tassativa delle ipotesi di cui agli artt. 353, 354 e 383, comma 3, c.p.c. (Nell'affermare il principio, la S.C. ha ritenuto la nullità del solo giudizio di reclamo, ove la gravità delle condotte genitoriali, emerse all'esito di più approfondite indagini peritali, avevano indotto il giudice ad attribuire ai servizi sociali già nominati la responsabilità esclusiva di tutte le decisioni riguardanti il figlio e delle modalità di frequentazione con il genitore non convivente, senza prima procedere alla nomina di un curatore speciale).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2829 del 31 gennaio 2023)

18Cass. civ. n. 7734/2022

In tema di procedimenti instaurati per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, l'ampliamento in sede di reclamo del "thema decidendum" a comportamenti dei genitori pregiudizievoli al minore, rilevanti ex art. 333 c.p.c., comporta per il giudice, oltre al dovere di sollecitare il contraddittorio sul nuovo oggetto di indagine ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., anche quello di nominare un curatore speciale al figlio per il sopravvenuto conflitto di interessi con i genitori, la cui inottemperanza determina la nullità del giudizio di impugnazione e, in sede di legittimità, la cassazione con rinvio alla Corte d'appello, dovendo escludersi il rinvio al primo giudice, perché contrario al principio fondamentale della ragionevole durata del processo (espresso dall'art. 111, comma 2, Cost. e dall'art. 6 CEDU), di particolare rilievo per i procedimenti riguardanti i minori, e comunque precluso dalla natura tassativa delle ipotesi di cui agli artt. 353, 354 e 383, comma 3, c.p.c., che non comprendono quelle in esame, ove le nullità attengono al solo giudizio di reclamo.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 7734 del 9 marzo 2022)

19Cass. civ. n. 27553/2021

Ai fini della sospensione della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c. non occorre che la condotta del genitore abbia causato danno al figlio, poiché la norma mira ad evitare ogni possibile pregiudizio derivante dalla condotta (anche involontaria) del genitore, rilevando l'obiettiva attitudine di quest'ultima ad arrecare nocumento anche solo eventuale al minore, in presenza di una situazione di mero pericolo di danno.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 27553 del 11 ottobre 2021)

20Cass. civ. n. 28724/2020

E'inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. avverso i provvedimenti provvisori "de potestate" (nella specie: il decreto con il quale il tribunale autorizza i servizi sociali a sospendere gli incontri tra il genitore ed il figlio), trattandosi di provvedimenti privi dei caratteri della decisiorietà poiché sprovvisti di attitudine al giudicato "rebus sic stantibus" per la loro provvisorietà, nonchè della definitività, in quanto non sono emessi a conclusione di un procedimento e possono essere revocati, modificati o riformati dallo stesso giudice che li ha emessi anche in assenza di nuovi elementi sopravvenuti. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 14/01/2019).(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 28724 del 16 dicembre 2020)

21Cass. civ. n. 1866/2019

Il conflitto di competenza tra il tribunale ordinario, adito per l'affidamento condiviso del minore, ed il tribunale per i minorenni, relativamente ai provvedimenti ex artt. 330 ss. c.c. richiesti dal P.M., dev'essere risolto secondo il criterio della prevenzione, atteso che l'art. 38 disp. att. c.c., nel testo sostituito dall'art. 3 della legge n. 219 del 2012, la cui "ratio" risiede nell'evidente interrelazione tra i due giudizi, limita la "vis attractiva" del tribunale ordinario, anche per i detti provvedimenti, all'ipotesi in cui il procedimento dinanzi a questo sia stato instaurato per primo e si svolga tra le stesse parti dell'altro, in tal modo implicitamente escludendo l'ipotesi in cui il procedimento dinanzi al tribunale per i minorenni sia stato instaurato anteriormente, riservata in ogni caso al giudice minorile la pronuncia sulla decadenza dalla potestà genitoriale. (Nella specie, la S.C. ha affermato la competenza del tribunale ordinario, adito per primo, anche per i provvedimenti ex artt. 333 e 336 richiesti dal P.M., ritenendo ininfluente sia la mera diversità dell'oggetto delle domande, aventi l'obiettivo comune dell'assunzione delle determinazioni più opportune nell'interesse del minore, sia la formale diversità della posizione processuale del P.M., comunque parte necessaria nel procedimento pendente dinanzi al tribunale ordinario). (Regola competenza).(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 1866 del 23 gennaio 2019)

22Cass. civ. n. 28998/2018

Il decreto emesso dalla corte d'appello in sede di reclamo avverso un provvedimento del tribunale, che, nell'ambito del conflitto genitoriale, dispone l'affidamento del minore nato fuori dal matrimonio ai servizi sociali, è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. poiché, già nel vigore della l. n. 54 del 2006, ed a maggior ragione dopo l'entrata in vigore del d. lgs. n. 154 del 2013,che ha abolito ogni distinzione tra figli nati da genitori non coniugati e figli nati dal matrimonio, al predetto decreto vanno riconosciuti i requisiti della decisorietà, poiché risolve contrapposte pretese di diritto soggettivo, e di definitività, perché ha un'efficacia assimilabile, "rebus sic stantibus" a quella del giudicato, non rilevando, a sostegno della tesi contraria, che si tratti di un provvedimento di affidamento ai servizi sociali, atteso che ciò non determina alcuna modificazione della qualificazione giuridica del provvedimento. (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 09/10/2017).(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 28998 del 12 novembre 2018)

23Cass. civ. n. 31902/2018

La decisione con la quale l'autorità giudiziaria dispone l'affidamento del minore ai servizi sociali rientra nei provvedimenti convenienti per l'interesse del minore, di cui all'art. 333 c.c., in quanto diretta a superare la condotta pregiudizievole di uno o di entrambi i genitori senza dar luogo alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c.; tale provvedimento ha natura di atto di giurisdizione non contenziosa e, anche quando non sia previsto un termine finale dell'affidamento, è privo del carattere della definitività, risultando sempre revocabile e reclamabile, secondo il disposto di cui all'art. 333, comma 2, c.c., come desumibile pure dalle previsioni generali di cui agli artt. 739 e 742 c.p.c. (La S.C. ha affermato il principio, rigettando la censura del ricorrente che lamentava il carattere definitivo e non temporaneo del provvedimento di affidamento del figlio minore ai servizi sociali, non essendo stato disposto un termine di cessazione degli effetti, precisando che la previsione di un termine finale dell'affidamento non risultava necessaria, poiché la decisione risulta suscettibile di essere riesaminata in qualsiasi momento).(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 31902 del 10 novembre 2018)

24Cass. civ. n. 17648/2007

La convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, resa esecutiva con legge n. 64 del 1994, è diretta a proteggere il minore contro gli effetti nocivi derivanti da un suo trasferimento o mancato rientro illecito, con esclusivo riferimento alla situazione di mero fatto, sulla base della presunzione secondo la quale l'interesse del minore coincide con quello di non essere allontanato o di essere immediatamente ricondotto nel luogo in cui svolge la sua abituale vita quotidiana; non vìola. l'art. 16 della convenzione il provvedimento, emesso a protezione del minoreexart. 333 odexart. 403 c.c. dall'autorità giudiziaria od amministrativa dello Stato richiesto, prima della conoscenza del trasferimento o del trattenimento illecito. (Nel caso di specie la S.C. ha confermato l'affidamento provvisorio di un minore all'Ausl affinché lo tenesse collocato presso il padre in Italia, dispostoexartt. 333-336 c.c., in sede di verifica del provvedimentoexart. 403 c.c., rilevando che l'atto amministrativo risultava emesso prima che fosse decorso il termine per il rientro del minore e, comunque, prima che l'autorità amministrativa avesse conoscenza dell'esistenza di un'ipotesi configurabile come trattenimento illecito, e che del pari tale conoscenza dilettava al P.M. ricorrente).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 17648 del 10 agosto 2007)

25Cass. civ. n. 3529/2004

La litispendenza, che determina la competenza in base al criterio della prevenzione, sussiste solamente quando fra due o più cause vi sia, oltre all'identità dei soggetti, anche l'identità dipetitume dicausa petendidi guisa che la stessa non è configurabile - stante la comunanza soggettiva soltanto parziale e la diversità oggettiva - tra il giudizio di separazione personale dei coniugi e il procedimento per la pronunzia di decadenza dalla potestà dei figli «ex art. 330 c.c. nonché per l'emanazione degli ulteriori provvedimenti di cui all'art. 333 c.c.: infatti quest'ultimo procedimento, da un lato, contempla espressamente il pubblico ministero tra i legittimati al relativo promovimento, e dall'altro, in ordine allacausa petendie alpetitumfa riferimento ad una condotta di uno o di entrambi i genitori necessariamente pregiudizievole al figlio (sia o non sia quest'ultima tale da dar luogo alla suindicata pronuncia di decadenza) ed ha ad oggetto l'emanazione degli anzidetti provvedimenti di cui agli artt. 330 e ss. c.c., laddove, nel giudizio di separazione personale, le (eventuali) statuizioni relative ai figli minorenni, di cui all'art. 155 c.c., si inseriscono nel quadro di una regolamentazione della vita familiare consequenziale all'allentamento del vincolo matrimoniale (onde vengono ad incidere soltanto sulle modalità di esercizio della potestà genitoriale e non postulano il pregiudizio o il pericolo di un pregiudizio per la prole medesima).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3529 del 21 febbraio 2004)