Articolo 119 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Interdizione
Dispositivo
Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato (1) dal tutore, dal pubblico ministero [125]; c.p.c. 69, 70] e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo [117], [127] se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione [421] passata in giudicato, ovvero se l'interdizione è stata pronunziata posteriormente ma l'infermità esisteva al tempo del matrimonio [427]. Può essere impugnato, dopo revocata l'interdizione [429], anche dalla persona che era interdetta [414].
L'azione non può essere proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi è stata coabitazione (2) per un anno [120] co. II, [122] 4, [123] 2].
Note
(1) Con tale impugnazione, a differenza delle ipotesi di cui all'art. 117 del c.c., si fa valere una causa di annullabilità (a favore di tale tesi depone il fatto che essa sia sanabile mediante la coabitazione così come descritta al co. 2).
(2) Per coabitazione è da intendersi la comunanza di casa e mensa, quindi il cd. "tetto"; l'allontanamento temporaneo, specialmente se plurimo, impedisce il realizzarsi del decorso annuale richiesto (la cui valutazione spetta comunque al giudice di merito).
Massime giurisprudenziali (4)
1Cass. civ. n. 1770/2024
In tema di nullità del matrimonio, dal combinato disposto degli artt. 119 e 120 c.c. si evince che, ove la pronuncia di interdizione per infermità mentale di uno dei coniugi sia passata in giudicato al momento del matrimonio, i legittimati all'impugnazione sono esonerati dalla prova del vizio della volontà; negli altri casi, invece, l'esistenza dell'infermità o dell'incapacità di intendere e di volere al momento del matrimonio deve essere provata da chi agisce per l'impugnazione del vincolo nuziale; con l'ulteriore conseguenza che, in assenza della pronuncia di interdizione passata in giudicato al momento del matrimonio, deve escludersi che l'infermità di mente possa essere desunta direttamente dalla successiva pronuncia di interdizione, in quanto è richiesto un accertamento, specifico e in concreto, sulla sua esistenza al momento del matrimonio.–In assenza della pronuncia di interdizione passata in giudicato al momento del matrimonio, è da escludere che l'infermità di mente possa essere desunta direttamente dalla successiva pronuncia di interdizione in quanto è richiesto un accertamento specifico e in concreto sulla sua esistenza al momento del matrimonio.–In materia di impugnazione del matrimonio, ove ricorra la pronuncia di interdizione per infermità mentale di uno dei nubendi passata in giudicato al momento del matrimonio, i legittimati all'impugnazione del vincolo matrimoniale sono esonerati dalla prova del vizio della volontà; negli altri casi, invece, deve essere provata da chi impugna l'esistenza dell'infermità al momento del matrimonio ex art. 119 cod.civ. o della incapacità di intendere e di volere ex art. 120 cod.civ.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 1770 del 17 gennaio 2024)
2Cass. civ. n. 27564/2020
E' nullo il matrimonio contratto da chi, al momento delle nozze, si trovava in una situazione di infermità mentale anche se il giudicato sull'interdizione si è formato in un momento successivo.(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 27564 del 2 dicembre 2020)
3Cass. civ. n. 11808/2018
La convivenza prolungata come coniugi, quale elemento essenziale del matrimonio-rapporto, integra una situazione giuridica di ordine pubblico italiano, che dunque preclude la delibazione della sentenza di nullità del matrimonio concordatario pronunciata dal Tribunale ecclesiastico.(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 11808 del 15 maggio 2018)
4Cass. civ. n. 11536/2017
Il divieto per l'interdetto di contrarre matrimonio stabilito dall'art. 85 c.c. e il relativo regime di invalidità matrimoniale di cui all'art. 119 c.c. non possono essere estesi, neppure per analogia, al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, posto che i sottostanti istituti di protezione si collocano su piani totalmente diversi. Le finalità di protezione del soggetto incapace devono, nell'amministrazione di sostegno, trovare fondamento e tutela in un individualizzato provvedimento del giudice tutelare. Anche nei casi in cui, in circostanze eccezionalmente gravi e nel suo esclusivo interesse, al beneficiario dell'amministrazione di sostegno sia imposto divieto di contrarre matrimonio, è da escludersi che questo possa poi essere impugnato ai sensi dell'art. 119 c.c., potendosi in tal caso ricorrere unicamente all'impugnazione di cui all'art. 120 c.c., ovvero all'azione di annullamento ad opera dell'amministratore di sostegno.–In ragione delle significative differenze che intercorrono tra l'amministrazione di sostegno (diretta a valorizzare le residue capacità del soggetto debole) e dell'interdizione (volta a limitare la sfera d'azione di quel soggetto in relazione all'esigenza di salvaguardia del suo patrimonio nell'interesse dei suoi familiari), il divieto di contrarre matrimonio, previsto dall'art. 85 c.c. per l'interdetto, non trova generale applicazione nei confronti del beneficiario dell'amministrazione di sostegno ma può essere disposto dal giudice tutelare solo in circostanze di eccezionale gravità, quando sia conforme all'interesse dell'amministrato. In tali casi, il matrimonio contratto da quest'ultimo può essere impugnato da lui stesso ex art. 120 c.c. o dall'amministratore di sostegno ex art. 412, comma 2, c.c., non anche dai terzi ex art. 119 c.c., non potendosi richiamare la disciplina dell'interdizione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 11536 del 11 maggio 2017)