Articolo 120 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Incapacità di intendere o di volere

Dispositivo

Note

(1) Con la disposizione in esame si limita al solo coniuge che si sia trovato in stato di incapacità di intendere e volere (art. 428 del c.c.) al momento della celebrazione il potere di impugnativa del matrimonio, onde ottenerne l'annullamento.

(2) Ovviamente risulterà fondamentale, da subito, l'accertamento del grado di incapacità non dichiarata del soggetto agente, pur prescindendo dalla riconoscibilità esterna e dall'affidamento suscitato nell'altro coniuge; solo all'esito di tale valutazione del giudice, e salvo quanto precisatosubco. 2, potrà ottenersi l'annullamento.

Massime giurisprudenziali (13)

1Cass. civ. n. 14739/2024

2Cass. civ. n. 1770/2024

3Cass. civ. n. 32148/2023

4Cass. civ. n. 28409/2023

5Cass. civ. n. 28307/2023

6Cass. civ. n. 27691/2023

7Cass. civ. n. 149/2023

8Cass. civ. n. 20862/2021

9Cass. civ. n. 30900/2019

10Cass. civ. n. 11808/2018

11Cass. civ. n. 4653/2018

12Cass. civ. n. 6611/2015

13Cass. civ. n. 14794/2014