Articolo 122 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Violenza ed errore

Dispositivo

Il matrimonio può essere impugnato [127] da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza [129], [1434] (1) o determinato da timore di eccezionale gravità (2) [1437] derivante da cause esterne allo sposo.

Il matrimonio può altresì essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull'identità della persona (3) o di errore essenziale su qualità personali dell'altro coniuge.

L'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi:

L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore [119] 2, [120] 2, [123] 2, [2964]; [70] c.p.c.].

Note

(1) L'articolo si riferisce alla violenza (naturalmente morale) di cui all'art. 1435 del c.c., ossia alla minaccia atta a far temere un male ingiusto e notevole, avuto riguardo alle condizioni della persona di cui trattasi.

(2) Si tratta del timore di un pericolo percepito dal soggetto, ed indotto da altri; rileva solo quando la persona si sia determinata a contrarre matrimonio solo per evitare il pericolo stesso. Non rileva, invece, il timore reverenziale, ossia la mera soggezione nei confronti di altri.

(3) L'errore sulla persona riguarda l'identificazione della stessa, ossia l'aver scambiato le parti, confondendole, una rispetto all'altra; tale ipotesi diverge dal matrimonio sotto falso nome, che determinerà la rettificazione del solo atto di matrimonio, rimanendo valido ed efficace lo stesso.

(4) La malattia o anomalia, persistente al momento dell'impugnazione, deve tuttavia esistere al momento del matrimonio e non essere però conosciuta dall'altro coniuge. Spetterà al giudice determinarne l'influenza sul consenso (Cass. 4876/2006). Archetipo dell'anomalia è la sterilità sessuale.

(5) In tale ultima ipotesi, rileva la convinzione (poi rivelatasi erronea) del matrimonio conseguente a concepimento da lui causato; l'impugnazione è esperibile sino alla nascita, od anche successivamente qualora si sia svolta l'azione di disconoscimento di paternità.

Massime giurisprudenziali (11)

1Cass. civ. n. 28390/2024

Non rappresenta fatto costitutivo di responsabilità risarcitoria l'omessa comunicazione da parte di uno dei due coniugi, prima della celebrazione del matrimonio, dello stato psichico di concreta incertezza circa la permanenza del vincolo matrimoniale e della scelta di contrarre matrimonio con la riserva mentale di sperimentare la possibilità che il detto vincolo non si dissolva.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 28390 del 5 novembre 2024)

2Cass. civ. n. 149/2023

In tema di delibazione di sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio concordatario, la convivenza "come coniugi" costituisce un elemento essenziale del "matrimonio-rapporto" e, ove si protragga per almeno tre anni dalla celebrazione, integra una situazione giuridica di "ordine pubblico italiano" che, tuttavia, non impedisce la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità per vizi genetici del "matrimonio-atto", a loro volta presidiati da nullità nell'ordinamento italiano. In particolare, la convivenza ultratriennale non è ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica, che accerti la nullità del matrimonio per incapacità a contrarre matrimonio determinata da vizio psichico, poiché una tale nullità è prevista anche nell'ordinamento italiano e non è sanabile dalla protrazione della convivenza prima della scoperta del vizio.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 149 del 4 gennaio 2023)

3Cass. civ. n. 17910/2022

La convivenza come coniugi, pur costituendo ostacolo di ordine pubblico, non è ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica qualora sussistano ipotesi di nullità previste come tali anche dall'ordinamento italiano, senza termini di decadenza o possibilità di sanatoria. (Nel caso di specie, la sentenza ecclesiastica aveva pronunciato la nullità per una fattispecie coincidente con la previsione di cui all'art. 122 c.c.).–In tema di delibazione di sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio concordatario, la convivenza "come coniugi" costituisce un elemento essenziale del "matrimonio-rapporto" e, ove si protragga per almeno tre anni dalla celebrazione, integra una situazione giuridica di "ordine pubblico italiano" che, tuttavia, non impedisce la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità per vizi genetici del "matrimonio-atto", a loro volta presidiati da nullità nell'ordinamento italiano. In particolare, la convivenza ultratriennale non è ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica, che accerti la nullità del matrimonio per errore essenziale sulle qualità personali dell'altro coniuge dovuto a dolo di questi, poiché una tale nullità è prevista anche nell'ordinamento italiano e non è sanabile dalla protrazione della convivenza prima della scoperta del vizio.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 17910 del 1 giugno 2022)

4Cass. civ. n. 4653/2018

In tema di impugnative matrimoniali, l'azione per impugnare il matrimonio affetto da vizi della volontà ovvero da incapacità di intendere e di volere di uno dei coniugi ha carattere personale ed è trasmissibile agli eredi solo qualora il relativo giudizio sia già pendente al momento della morte di detto coniuge, il quale è titolare esclusivo del potere di decidere se impugnare il proprio matrimonio; l'azione di nullità, inoltre, pur essendo promuovibile dal pubblico ministero, ex art. 125 c.c., non può più essere esperita dopo la morte di uno dei coniugi.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4653 del 28 febbraio 2018)

5Cass. civ. n. 1749/2016

La delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario contratto da uno dei coniugi per "metus reverentialis", postula che la corte d'appello verifichi la compatibilità della qualificazione canonistica della suddetta causa di nullità matrimoniale con l'ordine pubblico italiano, valutando in concreto che non si sia trattato di una mera "reverentia" dovuta a persona cui uno degli sposi era legato da particolare rapporto, ma unicamente di situazioni tali da integrare gli estremi della gravità, estrinsecità e decisività ai fini della formazione del consenso. (Cassa con rinvio, App. L'Aquila, 11/02/2014)(Cassazione civile, sentenza n. 1749 del 29 gennaio 2016)

6Cass. civ. n. 3407/2013

In tema di azione di nullità del matrimonio, è rilevante l'errore riguardo al comportamento sessuale dell'altro coniuge solo qualora questo si manifesti come anomalia o deviazione sessuale che, per la sua imprevedibilità, costituisce un impedimento oggettivo e non superabile allo svolgimento della vita coniugale; pertanto, al di fuori di tale ipotesi, detto comportamento non può avere alcuna rilevanza sotto il profilo della formazione del consenso, influendo, invece, nella constatazione della insostenibilità del vincolo coniugale, così giustificando la richiesta del suo scioglimento e l'addebitabilità della separazione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3407 del 12 febbraio 2013)

7Cass. civ. n. 18988/2011

In tema di azione di nullità del matrimonio, qualora il fatto di cui all'ultimo comma dell'art. 122 c.c. - cioè la coabitazione per un anno dalla scoperta dell'errore - risulti dagli atti, la decadenza della relativa azione può essere rilevata d'ufficio dal giudice, essendo la materia del matrimonio sottratta alla disponibilità delle parti; qualora poi l'improponibilità della domanda, come nella specie, venga eccepita dalla parte interessata, il giudice non può ritenersi limitato, per quanto riguarda l'accertamento dei fatti che integrano la decadenza, dalle affermazioni della parte stessa, essendo libero, in materia di prove, di apprezzare ed utilizzare tutto il materiale probatorio acquisito al processo(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 18988 del 16 settembre 2011)

8Cass. civ. n. 3671/1998

Il coniuge che impugna il matrimonio per errore, adducendo che aveva prestato il proprio consenso ignorando l'esistenza di una malattia psichica dell'altro coniuge, è tenuto a provare unicamente l'esistenza della malattia e la mancata conoscenza della stessa prima della celebrazione del matrimonio, incombendo all'altro coniuge la prova contraria circa la preventiva conoscenza di essa. E, invece, rimessa al giudice ogni valutazione circa la gravità della malattia e la sua efficacia determinante, con riferimento, alla sua incidenza sullo svolgimento della vita coniugale, considerate le normali aspettative del coniuge in errore, da valutarsi in concreto, tenuto conto delle sue condizioni e di ogni altra circostanza obiettiva emergente agli atti.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3671 del 9 aprile 1998)

9Cass. civ. n. 3508/1994

Il fatto costitutivo dell'annullabilità del matrimonio prefigurata dal n. 1 dell'art. 122 c.c. non è la malattia in sé, ma l'errore del coniuge che, per averla ignorata o non esattamente conosciuta, (nel senso che non la conosceva o che, pur conoscendola, ne ignorava l'attitudine ad influire negativamente, in ragione delle sue caratteristiche, nello svolgimento della vita coniugale) si è indotto al matrimonio senza la consapevolezza dell'oggettivo impedimento, tenuto conto del fatto che nella materia la esattezza della conoscenza non deve intendersi necessariamente riferita alla diagnosi tecnica (patogenica e strutturale) della malattia, essendo invece riferibile anche alle sue manifestazioni esteriori socialmente percepibili e da chiunque mediamente valutabili quanto al loro tasso di incidenza sulle relazioni intersoggettive in generale e sulla vita coniugale in particolare.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3508 del 14 aprile 1994)

10Cass. civ. n. 1017/1972

La violenza che l'art. 122 c.c. contempla come vizio del consenso matrimoniale non è diversa dalla violenza che nella materia delle obbligazioni viene prevista quale causa di annullamento del contratto. Deve, quindi, anche nel caso di violenza usata per costringere al matrimonio, ricorrere il requisito ritenuto indispensabile dall'art. 1435 c.c. dell'attitudine della violenza posta in essere a far temere un male ingiusto, oltre che notevole.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1017 del 31 marzo 1972)

11Cass. civ. n. 3456/1971

È prescrittibile l'azione di nullità del matrimonio per l'errore sulla identità dell'altro coniuge.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3456 del 26 novembre 1971)