Articolo 123 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Simulazione

Dispositivo

Note

(1) La simulazione del matrimonio deve avere come oggetto gli obblighi e (il mancato esercizio de)i diritti discendenti dallo stesso. L'accordo simulatorio impugnabile dovrà aver escluso dalla vita matrimoniale gli obblighi cd. accessori, come l'obbligo di fedeltà discendente dall'art. 143 del c.c., mentre l'impugnazione sarebbe preclusa nel caso di esclusione accordata dei cd. obblighi essenziali (quale, secondo la giurisprudenza, la coabitazione).

(2) La sanatoria prevista nel co. 2 consiste nella creazione del cd. consorzio coniugale atto a configurare la comunione materiale e spirituale, e quindi una figura ben diversa da quella delineata agli artt.119,120 e122. Ove si sia costituita tale comunione, non potrà dichiararsi la simulazione del matrimonio, sebbene possa comunque delibarsi la sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità (che risponde ad altri principi e poggia su diversi presupposti).

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 17909/2022

2Cass. civ. n. 16221/2015