Articolo 168 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Impiego ed amministrazione del fondo

Dispositivo

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 50 della L. 19 maggio 1975 n. 151.

(2) Come detto nel commento del precedenteart. 167 del c.c., i frutti devono essere impiegati per i bisogni della famiglia; ben potrà colui che costituisce il fondo riservare a se stesso o a un terzo la nuda proprietà dei beni vincolati, mantenendo il godimento per se o anche per l'altro coniuge (secondo il richiamo alle norme sulla comunione legale, di cui al co. III).

(3) L'amministrazione del fondo , indipendentemente dalla titolarità del diritto di proprietà sui beni, spetta ai coniugi: - disgiuntamente a entrambi, per gli atti di ordinaria amministrazione;- se non diversamente stabilito nell'atto di costituzione, per gli atti di straordinaria amministrazione vige l'art. 169 del c.c., letto unitamente all'art. 180 del c.c., secondo cui l'amministrazione e la rappresentanza in giudizio spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi. Nei casi di necessità e utilità evidenti, e vi siano figli minori, si renderà poi necessaria l'autorizzazione del giudice.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 8447/2023

2Cass. civ. n. 5768/2022

3Cass. civ. n. 22069/2019

4Cass. civ. n. 1242/2012

5Cass. civ. n. 5402/2004