Articolo 169 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Alienazione dei beni del fondo

Dispositivo

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 51 della L. 19 maggio 1975 n. 151.

(2) Competente sarà il tribunale del luogo di residenza del minore, ex art. 38 disp. att..

(3) Ai sensi del combinato disposto degli artt.169 e170 c.c., nonché dei principi costituzionali in tema di famiglia, i beni costituiti nel fondo non potranno essere distolti dalla loro destinazione ai bisogni familiari, o costituire oggetto di ipoteca ad opera di terzi; nel caso però in cui i coniugi, anche disgiuntamente, abbiano assunto obbligazioni nell'interesse della famiglia, e vi sia poi inadempimento delle stesse, il creditore ben potrà iscrivervi ipoteca, stante la funzione di garanzia correlata.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 32484/2023

2Cass. civ. n. 21184/2021

3Cass. civ. n. 30517/2019

4Cass. civ. n. 22069/2019

5Cass. civ. n. 15859/2012

6Cass. civ. n. 6167/2002