Articolo 170 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Esecuzione sui beni e sui frutti

Dispositivo

(1)L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (2).

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 52 della L. 19 maggio 1975 n. 151.

(2) I beni oggetto del fondo patrimoniale non sottostanno alla regola generale di cui all'art. 2740 del c.c., secondo la quale il debitore risponde del debito con tutti i suoi beni presenti e futuri; i debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia non saranno aggredibili. Il criterio identificativo di tali crediti risiede nella relazione tra il fatto generatore dell'obbligazione ed i bisogni della famiglia, ossia nell'inerenza degli stessi.La disposizione di cui all'art. 46 n. 3 della legge fallimentare troverà applicazione anche con riferimento al fondo patrimoniale (termine sostituito, con la riforma del 2006, alla precedente formulazione del "patrimonio familiare"), come recentemente precisato dalla Cass. con sentenza n. 1112/2010.

Massime giurisprudenziali (30)

1Cass. civ. n. 344/2025

Le obbligazioni fideiussorie assunte per finalità strettamente connesse all'attività imprenditoriale del debitore, senza alcun legame diretto o indiretto con i bisogni familiari, non ricadono nella protezione offerta dall'art. 170 c.c. in tema di fondo patrimoniale, laddove risulti che il credito sia stato contratto per scopi estranei alle esigenze familiari e il creditore ne fosse consapevole.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 344 del 8 gennaio 2025)

2Cass. civ. n. 26496/2024

In tema di fondo patrimoniale, l'art. 170 c.c., contenente le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, è applicabile anche all'iscrizione di ipoteca ex art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973; conseguentemente, l'agente della riscossione non può iscrivere l'ipoteca sui beni in fondo, se il debitore o il terzo dimostrano che il debito è stato da loro contratto per uno scopo estraneo ai bisogni familiari e che il creditore, per il quale l'agente procede, era a conoscenza di tale estraneità. (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 16/05/2018)(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 26496 del 11 ottobre 2024)

3Cass. civ. n. 19013/2024

L'art. 170 c.c., che disciplina le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti in un fondo patrimoniale, si applica anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria di cui all'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973. Pertanto, l'iscrizione ipotecaria sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale è legittima solo se l'obbligazione tributaria è strumentale ai bisogni della famiglia o se il creditore non conosceva l'estraneità del debito a tali bisogni, gravando sul debitore l'onere della prova riguardo alla regolare costituzione del fondo e alla natura del debito.(Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 19013 del 11 luglio 2024)

4Cass. civ. n. 16247/2024

In materia di fondo patrimoniale, spetta al debitore dimostrare l'estraneità del debito rispetto ai bisogni della famiglia e la consapevolezza da parte del creditore, circostanze che non possono ritenersi dimostrate né escluse per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa.–La configurabilità di presunzioni volte a facilitare la dimostrazione degli elementi costitutivi del divieto previsto dall'art. 170 cod. civ. in relazione ai debiti assunti nell'esercizio dell'attività d'impresa o professionale è oggetto di non uniformità delle decisioni di legittimità, rendendo evidente la rilevanza particolare della questione di diritto sottesa alla disamina dei motivi di ricorso.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 16247 del 11 giugno 2024)

5Cass. civ. n. 5078/2024

La costituzione del fondo patrimoniale è suscettibile di essere fatta oggetto della domanda revocatoria, la quale rimuove la limitazione alle azioni esecutive che l'art. 170 c.c. circoscrive ai debiti contratti per i bisogni della famiglia, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'art. 2901 c.c., comma 1, n. 1.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 5078 del 26 febbraio 2024)

6Cass. civ. n. 3742/2024

In caso di valida costituzione di ipoteca sui beni compresi nel fondo patrimoniale, ai sensi dell'art. 169 c.c., tali beni sono sempre espropriabili dal creditore ipotecario per la soddisfazione del credito garantito, ai sensi dell'art. 2808 c.c., senza le limitazioni di cui all'art. 170 c.c.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 3742 del 9 febbraio 2024)

7Cass. civ. n. 36312/2023

In tema di esecuzione forzata per espropriazione, l'impignorabilità dei beni facenti parte del fondo patrimoniale può essere eccepita, in sede di opposizione distributiva, da parte di un creditore intervenuto, dal momento che il relativo vincolo, essendo improntato alla tutela di interessi di natura patrimoniale, non costituisce espressione di un diritto personalissimo (come tale, esercitabile dal solo titolare); in tal caso, sul creditore eccipiente grava l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c., i presupposti dell'art. 170 c.c., che costituisce eccezione al regime dell'ordinaria pignorabilità di tutti i beni (presenti e futuri) del debitore.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 36312 del 28 dicembre 2023)

8Cass. civ. n. 34872/2023

In tema di fondo patrimoniale, ai fini dell'esecuzione sui beni che lo compongono, i creditori vanno distinti in base alla loro condizione soggettiva al momento dell'insorgenza dell'obbligo, tra coloro che ignoravano l'estraneità dei debiti ai bisogni della famiglia, ai quali è riservata ex art. 170 c.c. la garanzia generica sui beni attributi al fondo, e coloro che, viceversa, conoscevano tale estraneità, ai quali ultimi è preclusa la possibilità di agire in executivis sui beni del fondo e sui relativi frutti, pur restando ferma la loro facoltà, al pari di tutti gli altri creditori, di proporre azione revocatoria avverso l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, che, in quanto a titolo gratuito, è soggetto, sussistendone i presupposti, all'azione ex art. 2901, comma 1, n. 1), c.c.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 34872 del 13 dicembre 2023)

9Cass. civ. n. 31575/2023

In tema di esecuzione forzata per espropriazione, l'azione esecutiva sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale è ammissibile alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione sia strumentale ai bisogni della famiglia e se il creditore non ne conosceva l'estraneità rispetto a tali bisogni, spettando al debitore esecutato che invochi l'impignorabilità dei beni stessi l'onere di provare la non ricorrenza delle suddette circostanze, che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa, ed occorrendo procedere ad una valutazione caso per caso, mediante prudente apprezzamento degli elementi istruttori.–Nel giudizio di opposizione all'esecuzione pendente, promossa dal coniuge esecutato per far valere l'impignorabilità, ex art. 170 c.c., dei beni costituiti in fondo patrimoniale, non sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, a meno che egli sia proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso e questi siano stati anch'essi pignorati, vertendo la controversia sull'inesistenza del diritto del creditore di agire in via esecutiva sui beni del proprio debitore, benché conferiti nel fondo. (Principio affermato in relazione ad una fattispecie in cui il pignoramento aveva avuto ad oggetto la quota indivisa di un immobile, non soggetto a regime di comunione legale, di cui era titolare il debitore esecutato, senza coinvolgere la posizione del coniuge non debitore).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 31575 del 13 novembre 2023)

10Cass. civ. n. 27562/2023

L'onere probatorio, per sottrarre il bene costituito in fondo patrimoniale all'azione esecutiva del creditore, è a carico del debitore. Qualora si tratti di fideiussione stipulata a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di società commerciale (alla quale i coniugi erano interessati, in quanto soci), deve ritenersi che essa abbia la immediata e diretta funzione di garantire le obbligazioni commerciali della società, soggetto terzo rispetto al nucleo familiare. In relazione alla natura del debito garantito non può pertanto in tal caso legittimamente affermarsi l'esistenza di una presunzione secondo la quale la prestazione della garanzia (così come del pari l'assunzione di tutte le obbligazioni connesse all'attività imprenditoriale svolta da uno dei coniugi per il tramite di società commerciali) sia finalizzata ad immediatamente e direttamente soddisfare i bisogni della famiglia. Al contrario, deve ritenersi che nell'esercizio dell'attività di impresa o di quella professionale le obbligazioni sono assunte, di regola, non già per l'immediato e diretto soddisfacimento dei bisogni della famiglia bensì ai fini dello svolgimento dell'attività professionale o commerciale. Solo mediatamente ed indirettamente le relative ricadute economiche si ripercuotono, positivamente o negativamente, sul tenore di vita familiare. Ciò comporta che il semplice richiamo al tipo negoziale non è sufficiente all'assolvimento, da parte del debitore, dell'onere probatorio volto a sottrarre il bene costituito in fondo patrimoniale alla garanzia dei creditori. È invece necessario un accertamento caso per caso, in cui il debitore può, per l'assolvimento del proprio onere probatorio, richiamare gli elementi presuntivi in favore di una non diretta finalizzazione delle obbligazioni connesse all'attività professionale di ciascuno dei coniugi ai bisogni della famiglia, mentre, al contrario, il creditore interessato, che intende assoggettare l'immobile costituito in fondo patrimoniale all'esecuzione forzata, potrà compiere un ulteriore passaggio probatorio, fornendo la prova, a fronte di contestazioni in ordine alla estraneità della garanzia prestata ai bisogni della famiglia, che essa sia destinata a soddisfarli in via diretta e immediata, avuto riguardo alla specificità del caso concreto, ovvero provare che le obbligazioni della società, e più in generale il positivo andamento della società, conseguente anche alla prestazione della garanzia, fossero direttamente funzionali non già, come è la regola, al buon andamento dell'attività commerciale della società garantita in sé, bensì al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 27562 del 28 settembre 2023)

11Cass. civ. n. 24836/2023

Dal tenore dell'art. 170 del c.c. si ricava che la possibilità di aggressione dei beni e dei frutti del fondo patrimoniale da parte dei creditori è determinata, non già dalla natura delle obbligazioni, ma dalla relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia e, dunque, dalla oggettiva destinazione dei debiti assunti alle esigenze familiari, per cui anche le obbligazioni risarcitorie da illecito devono ritenersi comprese nella previsione normativa, con conseguente applicabilità della regola della piena responsabilità del fondo, ove la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con le esigenze familiari.(Nella specie, la S.C. ha escluso che il debito da fatto illecito, consistente nell'aver cagionato colposamente la morte accidentale di un terzo nell'esercizio delle mansioni di autista, fosse correlabile ai bisogni della famiglia del lavoratore, trovando mera occasione nel rapporto di lavoro, pur finalizzato a incrementare le disponibilità economiche della famiglia).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 24836 del 18 agosto 2023)

12Cass. civ. n. 18164/2023

L'art. 46 n. 3 L.F. prevede espressamente che non sono compresi nel fallimento … i beni costituiti dal fallito in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'art. 170 c.c. Dunque, in presenza di un atto opponibile al fallimento perché anteriormente trascritto (e fatta ovviamente salva la sua revocabilità ai sensi degli artt. 64 e segg. L.F., se ricorrono i presupposti delle varie azioni di inefficacia) il giudice delegato non può disporre, inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 25 n.2 L.F. l'acquisizione in danno del fallito dei beni costituiti in fondo patrimoniale, che rappresentano un patrimonio separato destinato unicamente a soddisfare i creditori per i debiti contratti per i bisogni della famiglia, fra i quali non rientrano di norma i debiti contratti dal fallito nell'esercizio dell'impresa. E ciò tanto più quando il provvedimento incida anche sul diritto del coniuge disponente non fallito, incompatibile con l'acquisizione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 18164 del 26 giugno 2023)

13Cass. civ. n. 21184/2021

In materia di fondo patrimoniale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 169 e 170 cod. civ. e dei principi costituzionali in tema di famiglia, i beni costituiti nel fondo, non potendo essere distolti dalla loro destinazione ai bisogni familiari, non possono costituire oggetto di iscrizione di ipoteca ad opera di terzi, qualunque clausola sia stata inserita nell'atto di costituzione circa le modalità di disposizione degli stessi in difformità da quanto stabilito dal citato art. 169 cod. civ.; tuttavia, nel caso in cui i coniugi o uno di essi abbiano assunto obbligazioni nell'interesse della famiglia, qualora risultino inadempienti alle stesse, il creditore può procedere all'iscrizione d'ipoteca sui beni costituiti nel fondo, attesa la funzione di garanzia che essi assolvono per il creditore, in quanto correlati al soddisfacimento delle esigenze familiari.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 21184 del 23 luglio 2021)

14Cass. civ. n. 6380/2021

In materia di riscossione delle imposte, l'art. 170 cod. civ., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all'art. 77 del d.P.R. 3 marzo 1973, n. 602. Ne consegue che, l'iscrizione ipotecaria di cui D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicchè è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia.–Al fine di contrastare l'aggredibilità al fondo patrimoniale rinvenibile in un preavviso di iscrizione ipotecaria, l'onere di provare l'estraneità dei crediti ai bisogni familiari può essere assolto anche grazie a quanto emerso nel procedimento penale riguardante l'emissione e la mancata contabilizzazione della fatture, fatto originante l'accertamento e la successiva cartella; la partecipazione dell'ufficio al procedimento penale nella qualità di persona offesa prova anche la conoscenza di detta estraneità in capo allo stesso creditore.(Cassazione civile, Sez. VI-5, ordinanza n. 6380 del 8 marzo 2021)

15Cass. civ. n. 2904/2021

La costituzione del fondo patrimoniale può essere dichiarata inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria ex art. 2901c.c. art. 2901 - Condizioni c.c., mezzo di tutela del creditore rispetto agli atti del debitore di disposizione del proprio patrimonio, poiché con l'azione de qua viene rimossa, a vantaggio dei creditori, la limitazione alle azioni esecutive che l'art. 170 c.c. circoscrive ai debiti contratti per i bisogni della famiglia, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'art. 2901, comma 1, c.c., senza alcun discrimine circa lo scopo ulteriore del debitore avuto di mira nel compimento dell'atto dispositivo.–Le obbligazioni concernenti l'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale hanno, di norma, una inerenza diretta e immediata con le esigenze dell'attività imprenditoriale o professionale, solo indirettamente e mediatamente potendo assolvere (anche) al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Ne consegue che grava sul creditore l'onere di provare che l'atto posto in essere nell'ambito dello svolgimento dell'attività d'impresa o imprenditoriale e la relativa assunzione del debito, diversamente dall'id quod plerumque accidit, siano eccezionalmente volti a soddisfare, in via immediata e diretta, i bisogni della famiglia.–Il debitore che contesti il diritto del creditore di agire esecutivamente sui beni costituiti in fondo patrimoniale deve dimostrare, anche a mezzo di presunzioni semplici, che il medesimo creditore era consapevole, al momento del perfezionamento dell'atto dal quale deriva l'obbligazione, che questa era contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia ancorché intesi in senso lato ovvero volti non soltanto al soddisfacimento delle necessità cd. essenziali o indispensabili della famiglia ma anche ad esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della medesima, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa ed al miglioramento del suo benessere economico, restando escluse ragioni voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi. In relazione ai debiti assunti nell'esercizio dell'attività d'impresa o a quella professionale, essi non assolvono di norma a tali bisogni, ma può essere fornita la prova che siano eccezionalmente destinati a soddisfarli in via diretta ed immediata, avuto riguardo alle specificità del caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello la quale aveva presunto, in assenza di prova di una diversa fonte di sostentamento della famiglia, che i mezzi per il soddisfacimento dei bisogni di questa derivassero dall'attività d'impresa dell'opponente).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 2904 del 8 febbraio 2021)

16Cass. civ. n. 8201/2020

Se il credito per cui si procede è solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore, rientrando nell'attività professionale da cui quest'ultimo ricava il reddito occorrente per il mantenimento della famiglia, non è consentita, ai sensi dell'art. 170 c.c., la sua soddisfazione sui beni costituiti in fondo patrimoniale.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 8201 del 27 aprile 2020)

17Cass. civ. n. 5369/2020

Grava in capo al debitore opponente l'onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell'obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa.(Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 5369 del 27 febbraio 2020)

18Cass. civ. n. 5017/2020

I beni costituenti fondo patrimoniale non possono essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligazione sia quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso oggettivo, ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari. All'uopo, il criterio identificativo dei crediti che possono essere realizzati esecutivamente sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia, sicché non assume rilievo la natura latamente pubblicistica del credito vantato.(Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 5017 del 25 febbraio 2020)

19Cass. civ. n. 22069/2019

Il riconoscimento dell'efficacia ultrattiva del fondo patrimoniale, qualora vi siano figli minori, fino al raggiungimento della maggiore età di questi, nel caso in cui la destinazione sarebbe dovuta terminare ex lege, a seguito dell'annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, costituisce una fattispecie di tutela rafforzata a favore del soggetto debole che, per la sua specificità, non consente affatto di dedurre, al contrario che il raggiungimento della maggiore età del figlio determini, nel diverso ed ordinario caso in cui il fondo patrimoniale sia in essere, la sua sostanziale estromissione, di guisa che permane inalterato l'interesse a che i beni restino vincolati ai bisogni della famiglia–I figli, quali beneficiari del fondo patrimoniale, sono legittimati ad agire in giudizio in relazione agli atti dispositivi eccedenti l'ordinaria amministrazione che incidano sulla destinazione dei beni del fondo.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 22069 del 4 settembre 2019)

20Cass. civ. n. 1652/2016

L'art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all'art. 77 del d.p.r. n. 602 del 1973, sicché l'esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, se il debito sia stato da loro contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero - nell'ipotesi contraria - purché il titolare del credito, per il quale l'esattore procede alla riscossione, non fosse a conoscenza di tale estraneità, dovendosi ritenere, diversamente, illegittima l'eventuale iscrizione comunque effettuata.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1652 del 29 gennaio 2016)

21Cass. civ. n. 23163/2014

In tema di fondo patrimoniale, tra i debiti contratti per i bisogni della famiglia, per i quali può avere luogo l'esecuzione forzata ai sensi dell'art. 170 cod. civ., vanno compresi quelli riguardanti i beni costituiti in fondo patrimoniale, per definizione destinati essi stessi al soddisfacimento delle esigenze familiari, sicché rientrano in tale ambito anche i debiti per oneri condominiali e per spese processuali sopportate dal condominio per riscuotere gli oneri condominiali relativi ad un immobile facente parte del fondo patrimoniale.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 23163 del 31 ottobre 2014)

22Cass. civ. n. 5385/2013

Qualora il coniuge che ha costituito un fondo patrimoniale, conferendovi un suo bene, agisca contro un suo creditore chiedendo che - in ragione dell'appartenenza del bene al fondo - venga dichiarata, ai sensi dell'art. 170 c.c., l'illegittimità dell'iscrizione di ipoteca che costui abbia eseguito sul bene, ha l'onere di allegare e provare che il debito sia stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore fosse a conoscenza di tale circostanza, anche nel caso di iscrizione ipotecariaexart. 77 del d.p.r. del 29 marzo 1973, n. 602. (Nel caso di specie la S.C., nel vagliare la legittimità di una sentenza che aveva ritenuto non soggetta all'art. 170 c.c. l'iscrizione ipotecaria, accertati come non adempiuti i suddetti oneri, ha rigettato il ricorso, previa correzione della motivazione della sentenza impugnata).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5385 del 5 marzo 2013)

23Cass. civ. n. 4011/2013

L'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicchè, ove sia proposta opposizione,exart. 615 c.p.c., per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a tal fine occorrendo che l'indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa: pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4011 del 19 febbraio 2013)

24Cass. civ. n. 13622/2010

In materia di fondo patrimoniale, ai sensi del combinato disposto degli artt.169 e 170 c.c. e dei principi costituzionali in tema di famiglia, i beni costituiti nel fondo, non potendo essere distolti dalla loro destinazione ai bisogni familiari, non possono costituire oggetto di iscrizione di ipoteca ad opera di terzi, qualunque clausola sia stata inserita nell'atto di costituzione circa le modalità di disposizione degli stessi in difformità da quanto stabilito dal citato art. 169 c.c.; tuttavia, nel caso in cui i coniugi o uno di essi abbiano assunto obbligazioni nell'interesse della famiglia, qualora risultino inadempienti alle stesse, il creditore può procedere all'iscrizione d'ipoteca sui beni costituiti nel fondo, attesa la funzione di garanzia che essi assolvono per il creditore, in quanto correlati al soddisfacimento delle esigenze familiari.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 13622 del 4 giugno 2010)

25Cass. civ. n. 15862/2009

Il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo patrimoniale va ricercato non già nella natura delle obbligazioni (legale o contrattuale), ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia, essendo irrilevante l'anteriorità o posteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo, atteso che il divieto di esecuzione forzata non è limitato ai soli crediti (estranei ai bisogni della famiglia) sorti successivamente alla sua costituzione, ma vale anche per i crediti sorti anteriormente, salva la possibilità per il creditore, ricorrendone i presupposti, di agire in via revocatoria. (Nell'enunciare il suddetto principio la S.C. ha precisato che vanno ricompresi nei bisogni della famiglia anche le esigenze volte al pieno soddisfacimento ed all'armonico sviluppo della famiglia nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi).(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 15862 del 7 luglio 2009)

26Cass. civ. n. 12998/2006

In tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che l'esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12998 del 31 maggio 2006)

27Cass. civ. n. 5684/2006

L'esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale è consentita, a norma dell'art. 170 c.c., soltanto per debiti contratti per fare fronte ad esigenze familiari, sicché, in sede di opposizione al pignoramento, spetta al debitore provare che il creditore conosceva l'estraneità del credito ai bisogni della famiglia, sia perché i fatti negativi (nella specie l'ignoranza) non possono formare oggetto di prova, sia perché esiste una presunzione di inerenza dei debiti ai detti bisogni.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5684 del 15 marzo 2006)

28Cass. civ. n. 8991/2003

Dal tenore dell'art. 170 del c.c., ai sensi del quale non è consentita l'esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale per debiti estranei ai bisogni della famiglia (e sempre che i creditori siano edotti di tale finalità), si ricava che la possibilità di aggressione di detti beni e frutti da parte dei creditori è segnata dalla oggettiva destinazione dei debiti assunti alle esigenze familiari. Pertanto, il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia, per cui anche le obbligazioni risarcitorie da illecito devono ritenersi comprese nella previsione normativa, con conseguente applicabilità della regola della piena responsabilità del fondo ove la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con le esigenze familiari.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8991 del 5 giugno 2003)

29Cass. civ. n. 11683/2001

L'esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale è consentita, a norma dell'art. 170 c.c., soltanto per debiti contratti per fare fronte ad esigenze familiari; l'accertamento relativo alla riconducibilità dei beni alle esigenze della famiglia costituisce accertamento di fatto, istituzionalmente rimesso al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 11683 del 18 settembre 2001)

30Cass. civ. n. 3251/1996

Con riguardo a beni conferiti in fondo patrimoniale, l'art. 170 c.c. — secondo cui l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia — non limita il divieto di esecuzione forzata ai soli crediti (estranei ai bisogni della famiglia) sorti successivamente alla costituzione del fondo. Ne consegue che detto divieto estende la sua efficacia anche ai crediti sorti prima di tale data, ferma restando in questo caso la possibilità per il creditore di agire in revocatoria ordinaria, qualora ne ricorrano i presupposti, al fine di far dichiarare l'inefficacia nei propri confronti dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3251 del 9 aprile 1996)