Articolo 177 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Oggetto della comunione

Dispositivo

Costituiscono oggetto della comunione:

Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

Note

(1) Alla lettera a) dell'articolo in esame viene configurata la contitolarità dei beni provenienti dagli acquisti compiuti dai coniugi anche separatamente, in costanza di matrimonio: tali beni, acquistati anche separatamente, diventano comuniope legis, ed il coniuge che non ha partecipato all'acquisto ne sarà comproprietario per il 50%.A tali beni si affiancano, per il medesimo regime operante, anche le aziende di cui al successivo punto d), e i beni acquistati per effetto di successione o donazione, se così specificato nell'atto di liberalità (lett. b), ultimo periodo dell'art. 179 del c.c.).

(2) La cosiddetta "comunionede residuo" si instaura automaticamente al momento dello scioglimento della comunione, per l'equa divisione di quanto acquistato prima e quanto rimane poiché non speso. Si fa riferimento tanto alle lett. b) e c) dell'articolo in esame, quanto ai beni di cui all'art. 178 del c.c.destinati all'attività dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio, e agli incrementi dell'impresa costituita precedentemente.

(3) In merito all'azienda coniugale, dovrà preliminarmente valutarsi la gestione congiunta o meno della stessa, ed il momento di costituzione rispetto alla celebrazione del matrimonio.Nulla quaestiose l'azienda venne costituita dopo il matrimonio e gestita da entrambi: è oggetto di comunione legale. Diverso se prima del matrimonio la stessa già appartenesse ad uno dei coniugi, ma successivamente venne gestita congiuntamente: la lett. d) e l'ultimo comma dell'articolo in esame specificano che solo eventuali utili ed incrementi andranno in comunione.

Massime giurisprudenziali (39)

1Cass. civ. n. 2546/2025

A seguito della separazione consensuale si scioglie la comunione legale e i coniugi possono disciplinare ogni aspetto economico dei loro rapporti, anche prevedendo la ripartizione della proprietà di un immobile in quote disuguali.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 2546 del 3 febbraio 2025)

2Cass. civ. n. 27536/2024

Il diritto all'assegno di divorzio non sorge ove, all'esito dello scioglimento della comunione legale dei beni, la posizione economico patrimoniale e reddituale dei due ex coniugi risulti sostanzialmente paritaria.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 27536 del 23 ottobre 2024)

3Cass. civ. n. 14256/2024

Ciò che conta per stabilire se l'immobile ricada o meno nella comunione legale non è se esso sia stato acquistato esercitando un diritto personale di opzione, originariamente attribuito all'assegnatario dell'immobile di proprietà dell'Inpdap (ed a seguito di rinuncia dello stesso, non all'acquisto non ancora avvenuto, ma all'opzione, trasferita al familiare convivente in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa speciale, compresa la residenza nell'immobile), ma se l'acquisto della proprietà sia stato effettuato da uno, o da entrambi i coniugi.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 14256 del 22 maggio 2024)

4Cass. civ. n. 8931/2024

In costanza di matrimonio non maturano i termini utili all'usucapione da parte di un coniuge sui beni appartenenti all'altro coniuge, essendo irrilevante la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 781 c.c., concernente il divieto di donazioni fra coniugi, poiché la riproposizione della medesima regola nella l. n. 76 del 2016 sulle unioni civili dimostra che per il legislatore il maturare dei termini utili alla prescrizione - e all'usucapione, in virtù del rinvio operato dall'art. 1165 c.c. - sia contrario allo spirito di armonia che caratterizza l'unione coniugale o civile.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 8931 del 4 aprile 2024)

5Cass. civ. n. 28957/2023

In caso di comunione pro indiviso di un bene immobile (nella specie costituitasi prima dell'entrata in vigore della l.n. 151 del 1975) tra coniugi, il coniuge comproprietario che abbia pagato al venditore un importo maggiore rispetto alla parte di prezzo da lui dovuta ha diritto di regresso e, ove non abbia ottenuto rimborso, concorre nella divisione del bene per una maggiore quota corrispondente al suo diritto verso l'altro condividente rivalendosi in natura sulla massa, sempre che le parti non abbiano convenuto che i beni acquistati durante il matrimonio e anteriormente alla data di entrata in vigore della l.n. 151 del 1975 siano assoggettati al regime della comunione legale, in forza dell'art. 228, comma 2, della stessa legge, con conseguente applicabilità dell'art. 194, comma 1, c.c.–In tema di comunione de residuo, grava sul coniuge che chiede la divisione l'onere della prova della non consumazione ovvero dell'esistenza nel patrimonio del percipiente, al momento dello scioglimento della comunione, dei proventi dell'attività separata dell'altro coniuge.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 28957 del 18 ottobre 2023)

6Cass. civ. n. 28516/2023

La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore, in applicazione dei principi generali sulla ripartizione del ricavato della comunione al momento del suo scioglimento, al controvalore lordo del bene nel corso della stessa procedura esecutiva, neppure potendo a lui farsi carico delle spese di trasformazione in denaro del bene (cioè quelle della procedura medesima), rese necessarie per il solo fatto del coniuge debitore, che non ha adempiuto i suoi debiti personali.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 28516 del 12 ottobre 2023)

7Cass. civ. n. 20066/2023

Allo scioglimento della comunione legale tra i coniugi, ai sensi dell'art. 192, terzo comma, c.c., devono essere restituiti solo gli importi impiegati in spese ed investimenti per il patrimonio comune già costituito, ma non il denaro personale impiegato per l'acquisto di beni che concorrono a formare la comunione, trovando, in tale ipotesi, applicazione l'art. 194, comma primo, c.c., secondo il quale all'atto dello scioglimento l'attivo ed il passivo devono essere ripartiti in quote uguali indipendentemente dalla misura della partecipazione di ciascuno dei coniugi. (Fattispecie in tema di acquisto di partecipazioni societarie avvenuto dopo il matrimonio).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 20066 del 13 luglio 2023)

8Cass. civ. n. 17882/2023

Il giudizio di divisione di beni oggetto di comunione tra coniugi in regime di separazione dei beni non deve essere sospeso in attesa del giudicato sulla separazione personale degli stessi, a differenza di quello volto allo scioglimento della comunione legale, viste le differenze di disciplina e di tutela tra la comunione ordinaria e la comunione legale.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 17882 del 22 giugno 2023)

9Cass. civ. n. 16993/2023

In tema di comunione legale, i proventi dell'attività separata svolta da ciascuno dei coniugi cadono nella comunione differita o "de residuo", ai sensi dell'art. 177 lett. c), c.c., quando non siano stati consumati, anche per fini personali, in epoca precedente allo scioglimento della comunione, sicché vi rientrano, in difetto di previsione in tal senso, anche quelli che non siano stati ancora percepiti o non siano esigibili al momento dello scioglimento della comunione, purché costituiscano il corrispettivo di prestazioni o del godimento di beni relativi al periodo di vigenza della comunione legale, ivi compresi, dunque, i crediti vantati dal professionista nei confronti del cliente per prestazioni già eseguite e non ancora pagate.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 16993 del 14 giugno 2023)

10Cass. civ. n. 150/2023

Per il debito di uno dei coniugi legittimamente è sottoposto ad esecuzione, nella sua interezza, il bene ricadente nella comunione legale con l'altro coniuge, non potendosi, pertanto, riconoscere a quest'ultimo il diritto di caducare gli atti della procedura né di ottenere la separazione di parti o quote del bene staggito, salva la corresponsione, in sede di distribuzione, della metà del ricavato lordo della vendita, dovuta in dipendenza dello scioglimento, limitatamente a quel bene, della comunione senza quote.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 150 del 4 gennaio 2023)

11Cass. civ. n. 32212/2022

In tema di rapporti patrimoniali tra coniugi separati, la prescrizione del diritto di credito volto ad ottenere la metà del valore dei beni rientranti nella comunione "de residuo" non è sospesa durante la separazione personale, poiché non è configurabile alcuna riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, essendo oramai conclamata la crisi della coppia e cessata la convivenza, a seguito dell'esperimento delle relative azioni; ne consegue che la prescrizione del menzionato credito comincia a decorrere dal momento in cui si scioglie la comunione legale per effetto della separazione e, dunque, da quando il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero dalla data di sottoscrizione, davanti al medesimo presidente, del processo verbale di separazione consensuale, poi omologato.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 32212 del 2 novembre 2022)

12Cass. civ. n. 23819/2022

Nell'ipotesi di mutuo congiuntamente stipulato da due coniugi in comunione legale dei beni, il diritto alla restituzione compete non già a questi ultimi, ma alla comunione, con la conseguenza che il pagamento integrale della somma mutuata, da parte del debitore, nei confronti di uno solo dei coniugi ha effetto estintivo per l'intero, per la prevalenza delle regole della comunione legale sul principio della parziarietà delle obbligazioni solidali dal lato attivo. (Nell'affermare il suddetto principio, la S.C. ha ritenuto che nella specie si configurasse un acquisto ex art. 177, comma 1, lett. a, c.c., non avendo i coniugi dedotto che il denaro concesso a mutuo fosse personale, né essendo stato specificato, da parte del coniuge al quale l'intera somma era stata restituita, che trattavasi di incasso a titolo personale).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 23819 del 1 agosto 2022)

13Cass. civ. n. 22193/2021

In tema di comunione legale tra coniugi, la costruzione realizzata, in costanza di matrimonio, da uno dei coniugi su di un fondo a lui appartenente in proprietà esclusiva entra a far parte del suo patrimonio per effetto delle disposizioni generali in materia di accessione, senza cadere, pertanto, nel novero dei beni oggetto di comunione di cui all'art. 177, primo comma, lettera b) del codice civile. Ne consegue che la tutela del coniuge non proprietario del suolo opera non sul piano del diritto reale (non potendo quegli vantare, in mancanza di un apposito titolo o di una specifica disposizione di legge, alcun diritto di comproprietà, nemmeno superficiaria, sulla costruzione), bensì su quello meramente obbligatorio (nel senso che va a lui riconosciuto un diritto di credito relativo alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione).(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 22193 del 3 agosto 2021)

14Cass. civ. n. 11188/2021

In tema di comunione legale tra coniugi, la previsione normativa contenuta nell'art. 177 c.c., lett. a), secondo la quale entrano a far parte della comunione gli acquisti compiuti dai coniugi anche separatamente durante il matrimonio, ai sensi dell'art. 177 c.c., riguarda esclusivamente gli acquisti provenienti da terzi e non gli atti di disposizione intercorsi tra i coniugi stessi (nel caso di specie, in costanza di matrimonio, erano stati alienati da un coniuge, all'altro propri beni personali, consistenti in quote sociali, cui era seguito, all'atto dello scioglimento della società, l'attribuzione di un cespite immobiliare al coniuge acquirente, escluso dalla comunione per espressa indicazione contenuta nel rogito, seguita dalla dichiarazione adesiva dell'altro coniuge).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 11188 del 28 aprile 2021)

15Cass. civ. n. 17175/2020

I coniugi in regime di comunione legale, al fine di effettuare l'acquisto anche di un solo bene in regime di separazione, sono tenuti a stipulare previamente una convenzione matrimoniale derogatoria del loro regime ordinario, ai sensi dell'art. 162 c.c., sottoponendola alla specifica pubblicità per essa prevista, non essendo, per converso, sufficiente una esplicita indicazione contenuta nell'atto di acquisto, posto che questo non viene sottoposto alla pubblicità delle convenzioni matrimoniali, unico strumento che conferisce certezza in ordine al tipo di regime patrimoniale cui sono sottoposti gli atti stipulati dai coniugi.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 17175 del 14 agosto 2020)

16Cass. civ. n. 8222/2020

Tra coniugi in regime di comunione legale può essere costituita una società di persone, con un patrimonio costituito dai beni conferiti dagli stessi, essendo anche le società personali dotate di soggettività giuridica, sicché, in caso di recesso di un socio, sorgendo a carico della società l'obbligo della liquidazione della sua quota, la domanda del coniuge receduto di accertamento della comproprietà dei beni sociali può essere interpretata dal giudice come tesa alla liquidazione della sua quota sociale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che potesse riqualificarsi come istanza di liquidazione della quota sociale, la domanda della moglie nei confronti del marito tesa all'accertamento della comproprietà dei beni appartenenti ad una società in nome collettivo, di cui i coniugi in regime di comunione dei beni erano unici soci). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 30/04/2018).(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 8222 del 27 aprile 2020)

17Cass. civ. n. 28258/2019

Il principio generale dell'accessione posto dall'art. 934 c.c., in base al quale il proprietario del suolo acquista "ipso iure" al momento dell'incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, in quanto l'acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario senza la necessità di un'apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l'art. 177, comma 1, c.c. hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale, con la conseguenza che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è a sua volta proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo, mentre al coniuge non proprietario, che abbia contribuito all'onere della costruzione spetta, previo assolvimento dell'onere della prova di avere fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere nei confronti dell'altro coniuge le somme spese a tal fine. (Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 01/06/2016).(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 28258 del 4 novembre 2019)

18Cass. civ. n. 2047/2019

La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo di essi, di uno o più beni in comunione abbia ad oggetto la "res" nella sua interezza e non per la metà o per una quota; ne consegue che, in ipotesi di divisione, è esclusa l'applicabilità sia della disciplina sull'espropriazione dei beni indivisi (artt. 599 ss. c.p.c.) sia di quella contro il terzo non debitore. (Nella specie, la S.C. ha chiarito che non era consentito al giudice disporre la separazione, ai sensi dell'art. 600 c.p.c., della quota spettante al coniuge comproprietario non debitore, né circoscrivere la vendita ad una porzione del tutto, poiché si doveva, invece, procedere ex art. 720 c.c. alla vendita o all'attribuzione dell'intero complesso, costituendo esso una singola unità immobiliare in comunione, nel caso in esame non comodamente divisibile).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 2047 del 24 gennaio 2019)

19Cass. civ. n. 33546/2018

L'usufrutto acquistato da entrambi i coniugi permane, nella sua interezza e senza quota, nella comunione legale fra loro esistente fino allo scioglimento della stessa, allorquando cade in comunione ordinaria fra i medesimi coniugi, che divengono contitolari di tale diritto, ciascuno per la propria quota, fino alla sua naturale estinzione. Tuttavia, ove la cessazione della comunione legale avvenga per effetto del decesso di uno dei coniugi, la quota di usufrutto spettante a quest'ultimo si estingue, non potendo avere durata superiore alla vita del suo titolare, salvo che il titolo non abbia previsto il suo accrescimento in favore del coniuge più longevo. (Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 23/12/2013).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 33546 del 28 dicembre 2018)

20Cass. civ. n. 27412/2018

Il principio generale dell'accessione posto dall'art. 934 c.c., in base al quale il proprietario del suolo acquista "ipso iure", al momento dell'incorporazione, la proprietà della costruzione su di esso edificata e la cui operatività può essere esclusa soltanto da una specifica pattuizione tra le parti o da una altrettanto specifica disposizione di legge, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, poiché l'acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario, senza la necessità di un'apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l'art. 177, comma 1, c.c. hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale. Ne consegue che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è a sua volta proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo in virtù dei principi generali in materia di accessione, spettando al coniuge non proprietario che abbia contribuito all'onere della costruzione il diritto di ripetere nei confronti dell'altro le somme spese, ai sensi dell'art. 2033 c.c.(Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/05/2014).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 27412 del 29 ottobre 2018)

21Cass. civ. n. 20969/2018

La comunione legale, in assenza della dichiarazione di dissenso di cui all'art. 228, comma 1, della l. n. 151 del 1975, decorre dal 16 gennaio 1978 e interessa i beni acquistati dai coniugi separatamente nel primo biennio di applicazione della legge stessa - e, dunque, in pendenza del regime transitorio - solo se ancora esistenti, alla scadenza del biennio, nel patrimonio del coniuge che li ha acquistati.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 20969 del 22 agosto 2018)

22Cass. civ. n. 1429/2018

In regime di comunione legale tra coniugi, in virtù dell'art. 177, comma 1, lett. b) c.c. deve escludersi che rientrino nella comunione "de residuo" i frutti dei beni personali di uno dei coniugi in corso di maturazione, ma non ancora percepiti, al tempo dello scioglimento della comunione legale. (Nella specie la S.C. ha escluso dalla comunione "de residuo" gli interessi su buoni postali di proprietà esclusiva di uno dei coniugi, in corso di maturazione al tempo della separazione personale).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1429 del 19 gennaio 2018)

23Cass. civ. n. 5652/2017

L’art. 177, comma 1, lett. c), c.c. esclude dalla comunione legale i proventi dell'attività separata svolta da ciascuno dei coniugi e consumati, anche per fini personali, in epoca precedente allo scioglimento della comunione.(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 5652 del 7 marzo 2017)

24Cass. civ. n. 19689/2014

I titoli di partecipazione ad una società cooperativa acquistati, in costanza di matrimonio, da uno dei coniugi ed allo stesso intestati, sono suscettibili di essere compresi nel regime di comunione legale contemplata dall'art. 177, primo comma, lett. a), cod. civ., in tutti i casi in cui il carattere personale della partecipazione non sia recessivo di fronte al dato sostanziale preminente dell'estraneità del socio all'attività che costituisce l'oggetto sociale della cooperativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto cadute nella comunione legale le azioni, acquistate durante il matrimonio da uno dei coniugi, di una banca popolare cooperativa, attesa la specificità dell'oggetto sociale, relativo all'esercizio dell'attività di azienda di credito, la diffusa finalità lucrativa ed il difetto della sostanza cooperativistica, nonché la sostanziale divaricazione dell'assetto organizzativo e funzionale, come delineato per le banche popolari dalla disciplina legislativa, rispetto a quello riguardante le cooperative in senso stretto).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 19689 del 18 settembre 2014)

25Cass. civ. n. 5424/2010

La disciplina della comunione legale tra coniugi è animata dall'intento di tutelare la famiglia attraverso una specifica protezione della posizione dei coniugi che si manifesta, a norma dell'art. 177, primo comma, lettera a), c.c., nel regime dell'attribuzione comune degli acquisti compiuti durante il matrimonio. Tale finalità di protezione è del tutto assente nell'ipotesi in cui i beni acquistati - astrattamente riconducibili al regime della comunione legale - abbiano una provenienza illecita; pertanto, ove il giudice penale abbia sottoposto a confisca, ai sensi dell'art. 2 ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, beni di persona sottoposta a procedimento di prevenzione per sospetta appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, il coniuge non può invocare la disciplina della comunione legale per sottrarre determinati beni alla predetta misura, salvo che dimostri di aver contribuito all'acquisto con proprie disponibilità frutto di attività lecite.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5424 del 5 marzo 2010)

26Cass. civ. n. 799/2009

Il credito per l'indennizzo, dovuto ai sensi dell'art. 936 c.c., dal proprietario del suolo per opere fatte dal terzo con materiali propri, non costituisce un acquisto che cade in comunione legale ai sensi dell'art. 177, lett. a ), c.c., dovendo escludersi che la comunione degli acquisti provenienti da attività separata possa comprendere tutti indistintamente i diritti di credito, in quanto, posto che l'atto deve avere ad oggetto l'acquisizione di un «bene » ai sensi degli articoli 810, 812 e 813 c.c., restano esclusi i meri diritti di credito che non abbiano una componente patrimoniale suscettibile di acquisire un valore di scambio.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 799 del 15 gennaio 2009)

27Cass. civ. n. 20296/2008

Gli acquisti di beni immobili per usucapione effettuati da uno solo dei coniugi, durante il matrimonio, in vigenza del regime patrimoniale della comunione legale, entrano a far parte della comunione stessa, non distinguendo l'art. 177, primo comma, lettera a) del cod. civ tra gli acquisti a titolo originario e quelli a titolo derivativo. Ne consegue che il momento determinate l'acquisto del diritto "ad usucapionem" da parte dell'altro coniuge, attesa la natura meramente dichiarativa della domanda giudiziale, s'identifica con la maturazione del termine legale d'ininterrotto possesso richiesto dalla legge.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 20296 del 23 luglio 2008)

28Cass. civ. n. 6120/2008

In tema di comunione legale tra coniugi, la previsione normativa contenuta nell'art. 177 lettera a) c.c., secondo la quale entrano a far parte della comunione gli acquisti compiuti dai coniugi anche separatamente durante il matrimonio, ai sensi dell'art. 177 c.c., riguarda esclusivamente gli acquisti provenienti da terzi e non gli atti di disposizione intercorsi tra i coniugi stessi. (Nel caso di specie, in costanza di matrimonio, erano stati alienati da un coniuge, all'altro propri beni personali, consistenti in quote sociali, cui era seguito, all'atto dello scioglimento della società, l'attribuzione di un cespite immobiliare al coniuge acquirente, escluso dalla comunione per espressa indicazione contenuta nel rogito, seguita dalla dichiarazione adesiva dell'altro coniuge. La Corte, confermando la sentenza di secondo grado, ne ha escluso la riconduzione alla comunione legale, richiesta dal cedente).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6120 del 6 marzo 2008)

29Cass. civ. n. 8002/2004

Il regime di comunione coniugale di cui all'art. 177 c.c. coinvolge i soli acquisti di beni e non inerisce invece alla instaurazione di rapporti meramente creditizi, quali quelli connessi, ad esempio, all'apertura di un conto corrente bancario nel corso della convivenza coniugale, i quali, se cointestati, non esorbitano dalla logica di un tal tipo di rapporti e non conoscono quindi alcuna preclusione legata al preventivo scioglimento della comunione legale coniugale e — quindi — al preventivo passaggio in giudicato della sentenza di separazione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8002 del 27 aprile 2004)

30Cass. civ. n. 7060/2004

Il principio generale dell'accessione posto dall'art. 934 c.c., in base al quale il proprietario del suolo acquistaipso iureal momento dell'incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata e la cui operatività può essere derogata soltanto da una specifica pattuizione tra le parti o da una altrettanto specifica disposizione di legge, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, in quanto l'acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario senza la necessità di un'apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l'art. 177, primo comma, c.c. hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale, con la conseguenza che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è a sua volta proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo in virtù dei principi generali in materia di accessione, mentre al coniuge non proprietario che abbia contribuito all'onere della costruzione spetta, ai sensi dell'art. 2033 c.c., il diritto di ripetere nei confronti dell'altro coniuge le somme spese.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7060 del 14 aprile 2004)

31Cass. civ. n. 13441/2003

L'art. 177, lett. c) del codice civile esclude dalla comunione legale tra coniugi i proventi dell'attività separata svolta da ciascuno di essi e consumati in epoca precedente allo scioglimento della comunione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 13441 del 12 settembre 2003)

32Cass. civ. n. 14897/2000

Costituiscono oggetto della comunione cosiddettade residuo, ai sensi dell'articolo 177, lett. c) c.c., non solo quei redditi per i quali si riesca a dimostrare che sussistano ancora al momento dello scioglimento della comunione ma anche quelli, percetti e percipiendi, rispetto ai quali il coniuge titolare non riesca a dimostrare che siano stati consumati o per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia o per investimenti già caduti in comunione. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito secondo cui ricadevano in comunione de residuo le somme depositate su un conto corrente cointestato, ritirate prima della separazione e asseritamente utilizzate per l'attività d'impresa del coniuge prelevante).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 14897 del 17 novembre 2000)

33Cass. civ. n. 14237/2000

Nel caso di acquisto di appartamento ad uso abitativo da parte di uno dei coniugi in regime di comunione legale, l'altro ne diviene comproprietarioexart. 177 c.c. con diritto a fruire delle agevolazioni fiscali contemplate in relazione all'acquisto della «prima casa» anche se sprovvisto dei requisiti di legge, sussistenti solo in capo al coniuge acquirente.(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 14237 del 28 ottobre 2000)

34Cass. civ. n. 4716/1999

La costruzione realizzata da entrambi i coniugi sul suolo di proprietà esclusiva di uno di essi non rientra nella comunione legale dei beni di cui all'art. 159 c.c., con la conseguenza che il coniuge titolare esclusivo del manufatto così realizzato può, del tutto legittimamente, attribuire all'altro coniuge, con atto unilaterale risultante da scrittura privata non autenticata (atto a causa atipica, non liberale ma corrispettiva, dall'effetto evidentemente costitutivo), il diritto di proprietà sul 50% dell'appartamento, sulla base del contestuale riconoscimento «dell'averlo costruito insieme».(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4716 del 12 maggio 1999)

35Cass. civ. n. 1292/1998

Anche se per la vendita di un veicolo non è necessario il consenso dell'altro coniuge in regime di comunione legale dei beni (art. 159 c.c.) essendo sufficiente la dichiarazione autenticata del trasferimento verbale del venditore per l'iscrizione o la trascrizione nel P.R.A. (artt. 13 e 16 R.D. 29 luglio 1927, n. 1814), tale bene tuttavia entra automaticamente nel patrimonio di entrambi i coniugi (art. 177 lett. a, c.c.), pur essendo consumabile e oneroso, salvo che il giudice del merito ne accerti la natura personale (art. 179 lett. c) e d), c.c.).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1292 del 6 febbraio 1998)

36Cass. civ. n. 4273/1996

In regime di comunione legale fra coniugi, i beni che possono formare oggetto della comunionede residuo, che si forma ai sensi dell'art. 177 comma primo lettere b) e c) all'atto dello scioglimento della comunione stessa sui frutti non consumati dei beni propri e sui proventi dell'attività separata, possono consistere esclusivamente in beni mobili o in diritti di credito verso terzi, con esclusione, pertanto, degli immobili.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4273 del 8 maggio 1996)

37Cass. civ. n. 651/1996

Nel regime di comunione legale, la costruzione realizzata durante il matrimonio da entrambi i coniugi, sul suolo di proprietà personale ed esclusiva di uno di essi, appartiene esclusivamente a quest'ultimo in virtù delle disposizioni generali in materia di accessione e pertanto non costituisce oggetto della comunione legale, ai sensi dell'art. 177 primo comma lett. b) c.c. In siffatta ipotesi, la tutela del coniuge non proprietario del suolo, opera non sul piano del diritto reale (nel senso che in mancanza di un titolo o di una norma non può vantare alcun diritto di comproprietà, anche superficiaria, sulla costruzione), ma sul piano obbligatorio, nel senso che a costui compete un diritto di credito relativo alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 651 del 27 gennaio 1996)

38Cass. civ. n. 12523/1993

La cessazione della convivenza dei coniugi, ancorché autorizzata con i provvedimenti provvisori adottati a norma dell'art. 708 terzo comma c.p.c., non osta a che i beni successivamente acquistati dai coniugi medesimi ricadano nella comunione legale, ai sensi dell'art. 177 primo comma lett. a) c.c., dato che l'operatività di tale disposizione, in base alle regole evincibili dall'art. 191 c.c. in tema di scioglimento della comunione, viene menoex nunccon l'instaurarsi del regime di separazione, a seguito del provvedimento giudiziale che la pronunci in via definitiva, ovvero che omologhi l'accordo al riguardo intervenuto.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12523 del 17 dicembre 1993)

39Cass. civ. n. 9513/1991

La comunione legale fra coniugi, di cui all'art. 177 c.c., riguarda gli acquisti, cioè gli atti implicanti l'effettivo trasferimento della proprietà dellareso la costituzione di diritti reali sulla medesima, non quindi i diritti di credito sorti dal contratto concluso da uno dei coniugi, i quali per la loro stessa natura relativa e personale, pur se strumentali rispetto all'acquisizione di unares, non sono suscettibili di cadere in comunione. Ne consegue che, nel caso di un contratto preliminare di vendita, stipulato da uno solo dei coniugi, l'altro coniuge non è legittimato - sostituendosi al primo - a proporre la domanda di esecuzione specificaexart. 2932 c.c.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9513 del 11 settembre 1991)