Articolo 178 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Beni destinati all'esercizio di impresa

Dispositivo

Note

(1) La differenza con l'articolo precedente riguarda la gestione dell'azienda (tanto impresa individuale, quanto società di persone), qui operata da uno solo dei coniugi: i beni aziendali e gli incrementi entreranno nella comunione differita in ragione della libertà di reddito individuale perdurante il regime patrimoniale dei coniugi, che cade con lo scioglimento dello matrimonio, esigendosi un calcolo contabile di quanto prodotto in costanza dello stesso.

(2) Dovrà operarsi una valutazione complessiva, che tenga conto di possibili incrementi ravvisati al momento dello scioglimento della comunione, nell'ottica di riconoscere eventuali diritti al coniuge estraneo alla gestione, ma che permise anche solo con il lavoro domestico lo svolgimento della stessa.

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. civ. n. 15889/2022

2Cass. civ. n. 4492/2021

3Cass. civ. n. 3557/2018

4Cass. civ. n. 19204/2015

5Cass. civ. n. 18456/2005

6Cass. civ. n. 4532/2004

7Cass. civ. n. 2680/2000

8Cass. civ. n. 7060/1986