Articolo 179 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Beni personali

Dispositivo

Note

(1) Pur essendo l'elencazione tassativa, la lettera a) configura una esclusione estensibile in ragione dellaratiotemporale: tutto ciò che il coniuge già possedeva o abbia acquistato senza richiedere il sacrificio comune, poiché in epoca antecedente al matrimonio, non sarà oggetto di comunione.

(2) La donazione comprende qualsiasi tipo di liberalità, quindi anche le donazioni indirette.

(3) In base all'utilizzo effettivo del bene, destinato ad uno solo dei coniugi (l'orologio maschile, la collana, i prodotti di bellezza, etc.) si potrà desumerne il carattere di bene strettamente personale.

(4) Non possono essere ricompresi i beni destinati, ex artt.177 e178 alla conduzione di una azienda facente parte della comunione. Per il resto, vige sempre il criterio della destinazione concreta, per cui andrà verificata la funzionalità rispetto alla professione (ad es. i libri nella biblioteca di casa, di una materia giuridica piuttosto che medica delineeranno l'appartenenza al coniuge giurista piuttosto che medico o psicologo).

(5) Archetipo ne è l'indennità assicurativa erogata in seguito ad un sinistro stradale, che ha funzione riparatoria dei danni (fisici, ma anche morali-esistenziali) subiti personalmente dal coniuge leso nell'illecito (e di cui ai fondamentali artt.1223,2043 ss. c.c.).

(6) Si allude, con formulazione onnicomprensiva, ad ogni tipo di rendita erogabile da persone o enti, che siano pubblici o privati (assicurazioni, istituti previdenziali, etc.) a seguito della perdita della capacità lavorativa.

(7) Questibeni(esclusivamentemobili) derivano da un trasferimento dei beni succitati, e ne sono appunto l'investimento attuato con la vendita o lo scambio di beni già esclusi dalla comunione; per analogia, lo stesso denaro ricavato ma non reinvestito permarrà nei beni esclusi perché personali.

(8) Nel secondo comma dell'art. 179 si delinea la possibilità di escludere dalla comunione determinati beni immobili, o mobili registrati, mediante l'apposizione in sede di atto di acquisto della dichiarazione di esclusione; atto di acquisto cui dovrà necessariamente partecipare l'altro coniuge. L'effetto risultante sarà l'opponibilità ai terzi, ai sensi dell'art. 2647 del c.c..

Massime giurisprudenziali (28)

1Cass. civ. n. 31772/2024

2Cass. civ. n. 19739/2024

3Cass. civ. n. 4917/2024

4Cass. civ. n. 28957/2023

5Cass. civ. n. 16993/2023

6Cass. civ. n. 9197/2023

7Cass. civ. n. 35086/2022

8Cass. civ. n. 40423/2021

9Cass. civ. n. 20336/2021

10Cass. civ. n. 3313/2020

11Cass. civ. n. 7027/2019

12Cass. civ. n. 23565/2016

13Cass. civ. n. 19204/2015

14Cass. civ. n. 14197/2013

15Cass. civ. n. 19513/2012

16Cass. civ. n. 10855/2010

17Cass. civ. n. 22755/2009

18Cass. civ. n. 24061/2008

19Cass. civ. n. 1197/2006

20Cass. civ. n. 8758/2005

21Cass. civ. n. 2954/2003

22Cass. civ. n. 15778/2000

23Cass. civ. n. 1917/2000

24Cass. civ. n. 1292/1998

25Cass. civ. n. 11327/1997

26Cass. civ. n. 7470/1997

27Cass. civ. n. 7437/1994

28Cass. civ. n. 1556/1993