Articolo 179 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Beni personali

Dispositivo

Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge [185], [217]:

L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo [2683], effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge (8).

Note

(1) Pur essendo l'elencazione tassativa, la lettera a) configura una esclusione estensibile in ragione dellaratiotemporale: tutto ciò che il coniuge già possedeva o abbia acquistato senza richiedere il sacrificio comune, poiché in epoca antecedente al matrimonio, non sarà oggetto di comunione.

(2) La donazione comprende qualsiasi tipo di liberalità, quindi anche le donazioni indirette.

(3) In base all'utilizzo effettivo del bene, destinato ad uno solo dei coniugi (l'orologio maschile, la collana, i prodotti di bellezza, etc.) si potrà desumerne il carattere di bene strettamente personale.

(4) Non possono essere ricompresi i beni destinati, ex artt.177 e178 alla conduzione di una azienda facente parte della comunione. Per il resto, vige sempre il criterio della destinazione concreta, per cui andrà verificata la funzionalità rispetto alla professione (ad es. i libri nella biblioteca di casa, di una materia giuridica piuttosto che medica delineeranno l'appartenenza al coniuge giurista piuttosto che medico o psicologo).

(5) Archetipo ne è l'indennità assicurativa erogata in seguito ad un sinistro stradale, che ha funzione riparatoria dei danni (fisici, ma anche morali-esistenziali) subiti personalmente dal coniuge leso nell'illecito (e di cui ai fondamentali artt.1223,2043 ss. c.c.).

(6) Si allude, con formulazione onnicomprensiva, ad ogni tipo di rendita erogabile da persone o enti, che siano pubblici o privati (assicurazioni, istituti previdenziali, etc.) a seguito della perdita della capacità lavorativa.

(7) Questibeni(esclusivamentemobili) derivano da un trasferimento dei beni succitati, e ne sono appunto l'investimento attuato con la vendita o lo scambio di beni già esclusi dalla comunione; per analogia, lo stesso denaro ricavato ma non reinvestito permarrà nei beni esclusi perché personali.

(8) Nel secondo comma dell'art. 179 si delinea la possibilità di escludere dalla comunione determinati beni immobili, o mobili registrati, mediante l'apposizione in sede di atto di acquisto della dichiarazione di esclusione; atto di acquisto cui dovrà necessariamente partecipare l'altro coniuge. L'effetto risultante sarà l'opponibilità ai terzi, ai sensi dell'art. 2647 del c.c..

Massime giurisprudenziali (28)

1Cass. civ. n. 31772/2024

In tema di comunione dei beni tra coniugi, l'acquisto di beni immobili effettuato con il ricavato della vendita di beni personali di uno dei coniugi, escluso dalla comunione legale ai sensi dell'art. 179, lett. f), c.c., rimane proprietà esclusiva del coniuge acquirente quando espressamente dichiarato in sede notarile, con valore di piena confessione stragiudiziale.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 31772 del 10 dicembre 2024)

2Cass. civ. n. 19739/2024

Ai fini dell'esclusione dalla comunione legale dei beni di un immobile acquistato con una donazione indiretta, la donazione può consistere anche nel pagamento parziale del prezzo del bene, purché vi sia uno specifico collegamento tra la dazione e l'acquisto. L'art. 179 lett. b) c.c. si applica alle donazioni indirette, valorizzando il concetto di "liberalità.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 19739 del 17 luglio 2024)

3Cass. civ. n. 4917/2024

Nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto dell'altro coniuge non acquirente è condizione necessaria ma non sufficiente per l'esclusione del bene dalla comunione. È infatti necessario che sussistano anche le cause tassative di esclusione previste dall'art. 179, primo comma, lett. c), d) ed f), codice civile.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4917 del 23 febbraio 2024)

4Cass. civ. n. 28957/2023

In tema di comunione de residuo, grava sul coniuge che chiede la divisione l'onere della prova della non consumazione ovvero dell'esistenza nel patrimonio del percipiente, al momento dello scioglimento della comunione, dei proventi dell'attività separata dell'altro coniuge.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 28957 del 18 ottobre 2023)

5Cass. civ. n. 16993/2023

In tema di comunione legale, i proventi dell'attività separata svolta da ciascuno dei coniugi cadono nella comunione differita o "de residuo", ai sensi dell'art. 177 lett. c), c.c., quando non siano stati consumati, anche per fini personali, in epoca precedente allo scioglimento della comunione, sicché vi rientrano, in difetto di previsione in tal senso, anche quelli che non siano stati ancora percepiti o non siano esigibili al momento dello scioglimento della comunione, purché costituiscano il corrispettivo di prestazioni o del godimento di beni relativi al periodo di vigenza della comunione legale, ivi compresi, dunque, i crediti vantati dal professionista nei confronti del cliente per prestazioni già eseguite e non ancora pagate.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 16993 del 14 giugno 2023)

6Cass. civ. n. 9197/2023

Il deposito di denaro o di titoli, non rientranti nella comunione in quanto beni personali ai sensi dell'art. 179, comma 1, lett. b), c.c., in un conto cointestato tra i coniugi in comunione legale, non può essere configurato come donazione indiretta all'altro coniuge, se non c'era l'intenzione dell'ex coniuge di effettuare un atto di liberalità.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 9197 del 3 aprile 2023)

7Cass. civ. n. 35086/2022

Per soddisfare i requisiti di legge, la dichiarazione formulata dal coniuge nell'atto di acquisto di un bene, al fine di sottrarlo alla comunione legale, deve indicare effettivamente quale sia la natura personale della provenienza del denaro utilizzato. Pertanto, il contratto di acquisto del bene deve contenere il puntuale riferimento al fatto costitutivo del preteso diritto esclusivo sul denaro utilizzato per il pagamento: e cioè un riferimento ad una delle tipologie di beni personali descritte nelle lett. a, b, c, d, e) ed f) testualmente richiamate nella fattispecie di cui all'art. 179, dalla cui vendita (o dal cui scambio) abbia tratto origine la provvista utilizzata per l'acquisto esclusivo. Definire come semplicemente personale il denaro con cui si è adempiuta l'obbligazione del prezzo esprime una qualificazione giuridica e come tale, insuscettibile di confessione, oltre che non vincolante per l'interprete, potendo anche discendere da un errore di diritto del dichiarante.–Nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto di acquisto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dall'art. 179, comma 2, c.c., non può assumere portata confessoria qualora la dichiarazione del coniuge acquirente, ai sensi dell'art. 179, comma 1, lett. f) c.c., che i beni sono stati acquistati con il prezzo del trasferimento di beni personali, non contenga l'esatta indicazione della provenienza del bene da una delle diverse fattispecie di cui alle lettere a), b), c), d), e), del medesimo art. 179 c.c. In mancanza di tale indicazione, l'eventuale inesistenza dei presupposti che escludono dal regime della comunione legale il bene acquistato può essere fatta valere con una successiva azione di accertamento della comunione, senza che la dichiarazione adesiva del coniuge non acquirente, ex art. 179, comma 2, c.c., abbia alcun valore confessorio.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 35086 del 29 novembre 2022)

8Cass. civ. n. 40423/2021

Nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dall'art. 179, comma 2, c.c., si pone come condizione necessaria, ma non sufficiente, per l'esclusione del bene dalla comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento, da parte dei coniugi, della natura personale del bene medesimo, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione, tassativamente indicate dall'art. 179, comma 1, lett. c), d) ed f), c.c.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 40423 del 16 dicembre 2021)

9Cass. civ. n. 20336/2021

In presenza di una ipotesi di acquisto rientrante nell'ambito dell'art. 179, co. 1, lett. b), c.c., non rileva la dichiarazione di cd. "rifiuto al coacquisto" eseguita dal coniuge non intestatario in atto, non essendo la predetta ipotesi di cui alla lett. b) del primo comma, richiamata dal successivo ultimo comma del medesimo art. 179 c.c. Di conseguenza, in presenza di un accertamento di fatto che confermi la provenienza donativa non di tutto, ma soltanto di parte del denaro utilizzato per l'acquisto di un bene, quest'ultimo dovrà ritenersi di proprietà esclusiva del donatario soltanto per la parte del suo valore effettivamente corrispondente all'entità della donazione ricevuta, e non invece per l'intero, restando la residua parte del valore del cespite, non acquistata con denaro personale dell'intestatario, soggetta al regime della comunione legale tra i coniugi.–In caso di provenienza donativa solo parziale del denaro utilizzato per l'acquisto di un bene, quest'ultimo dovrà ritenersi di proprietà esclusiva del donatario soltanto per la parte del suo valore effettivamente corrispondente all'entità della donazione ricevuta, e non invece per l'intero, restando la residua parte del valore del cespite, non acquistata con denaro personale soggetta al regime della comunione legale tra i coniugi.–La donazione indiretta è assimilabile alla donazione cui si riferisce l'art. 179, 1° comma, lett. b), con la conseguenza che non rileva la partecipazione dell'altro coniuge all'atto né la sua dichiarazione di adesione all'acquisto personale del coniuge acquirente.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 20336 del 16 luglio 2021)

10Cass. civ. n. 3313/2020

n tema di testimoni di giustizia, le "misure di assistenza" di cui all'art. 16 ter, comma 1, lett. b), d.l. n. 8 del 1991, conv. con modif. dalla l. n. 82 del 1991, e la "capitalizzazione" prevista in alternativa al costo dell'assistenza ai sensi del comma 1, lett. c), del medesimo articolo, hanno natura indennitaria e non risarcitoria poiché sono erogate discrezionalmente dall'autorità competente e non presuppongono la commissione di un illecito, ma solo la sottoposizione dell'interessato ad un programma di protezione; ne consegue che il relativo credito non è sottratto alla cd. comunione "de residuo" in base al disposto dell'art. 179, comma 1, lett. e), c.c. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/07/2017).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3313 del 11 febbraio 2020)

11Cass. civ. n. 7027/2019

Nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dall'art. 179, comma 2, c.c., si pone come condizione necessaria, ma non sufficiente, per l'esclusione del bene dalla comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento, da parte dei coniugi, della natura personale del bene medesimo, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione, tassativamente indicate dall'art. 179, comma 1, lett. c), d) ed f), c.c. Ne consegue che l'eventuale inesistenza di tali presupposti può essere fatta valere con una successiva azione di accertamento negativo, non risultando preclusa tale domanda dal fatto che il coniuge non acquirente sia intervenuto nel contratto per aderirvi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento su alcuni immobili acquistati dal coniuge del soggetto fallito, il quale era intervenuto nell'atto di compravendita, riconoscendo la natura personale di detti beni). (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/10/2014).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 7027 del 12 marzo 2019)

12Cass. civ. n. 23565/2016

In tema di rapporti patrimoniali tra coniugi in regime di comunione legale, la dichiarazione resa dal coniuge non acquirente in ordine alla natura personale di un immobile acquistato ha portata confessoria sulla provenienza del denaro a tal fine utilizzato, sicché l'azione di accertamento negativo della natura personale di quel bene postula la revoca della menzionata confessione stragiudiziale nei limiti in cui la stessa è ammessa dall'art. 2732 c.c., cioè per vizio del consenso derivante da errore di fatto o violenza.(Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 23565 del 18 novembre 2016)

13Cass. civ. n. 19204/2015

In tema di comunione legale, l'art. 168 c.c. disciplina la particolare condizione dei beni acquistati dal coniuge per essere destinati all'impresa da lui gestita e costituita dopo il matrimonio, i quali sono soggetti al regime della comunione legale "de residuo", ossia ristretta ai soli beni sussistenti al momento dello scioglimento della comunione, sicché non opera per tali acquisti il meccanismo previsto dall'art. 179, comma 2, c.c., rimanendo essi esclusi automaticamente, seppur temporaneamente, dal patrimonio coniugale, senza necessità di specifica indicazione o di partecipazione di entrambi i coniugi all'atto di acquisto, atteso che, mentre la prima norma prende in considerazione beni qualificati da un'oggettiva destinazione all'attività imprenditoriale del singolo coniuge, la seconda si occupa di beni soggettivamente qualificati dall'essere strumento di formazione ed espressione della personalità dell'individuo.(Rigetta, App. Salerno, 24/02/2012).(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 19204 del 28 settembre 2015)

14Cass. civ. n. 14197/2013

In tema di comunione legale dei coniugi, la donazione indiretta rientra nell'esclusione di cui all'art. 179, primo comma, lett.b), c.c. senza che sia necessaria l'espressa dichiarazione da parte del coniuge acquirente prevista dall'art. 179, primo comma, lett.f), c.c., nè la partecipazione del coniuge non acquirente all'atto di acquisto e la sua adesione alla dichiarazione dell'atro coniuge acquirente ai sensi dell'art. 179, secondo comma, c.c., trattandosi di disposizione non richiamate.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 14197 del 5 giugno 2013)

15Cass. civ. n. 19513/2012

La dichiarazione di assensoexart. 179, secondo comma, c.c. del coniuge formalmente non acquirente, ma partecipante alla stipula dell'atto di acquisto, relativa all'intestazione personale del bene immobile o mobile registrato all'altro coniuge, può assumere natura ricognitiva e portata confessoria - quale fatto sfavorevole al dichiarante e favorevole all'altra parte - sebbene esclusivamente di presupposti di fatto già esistenti, laddove sia controversa, tra i coniugi stessi, l'inclusione del medesimo bene nella comunione legale. Analoga efficacia in favore del coniuge formalmente acquirente non può, invece, attribuirsi ad una tale dichiarazione nel diverso giudizio fra i coeredi di colui che l'aveva resa, terzi rispetto al suddetto atto, in cui si discuta della configurabilità del menzionato acquisto come una donazione indiretta di quello stesso bene in favore del coniuge da ultimo indicato, nonché della sussistenza dei presupposti per il suo conferimento nella massa ereditaria del "de cuius". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva qualificato come donazione indiretta, conseguentemente assoggettandola a collazione, l'acquisito di un immobile successivamente al matrimonio da parte di uno dei coniugi, in relazione al quale era stato provato il diretto versamento del prezzo all'alienante ad opera dell'altro, negando rilievo alla contraria dichiarazione di quest'ultimo contenuta nell'atto di acquisto).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 19513 del 9 novembre 2012)

16Cass. civ. n. 10855/2010

In tema di regime della comunione legale fra i coniugi, la dichiarazione di cui è onerato il coniuge acquirente, ai sensi dell'art. 179, primo comma, lett. f), c.c., al fine di conseguire l'esclusione, dalla comunione, dei beni acquistati con il trasferimento di beni strettamente personali o con il loro scambio, è necessaria solo quando possano sorgere dubbi circa la natura personale del bene impiegato per l'acquisto (ivi compreso il denaro); ne consegue che, in caso di acquisto di un bene mediante l'impiego di altro bene di cui sia certa l'appartenenza esclusiva al coniuge acquirente prima del matrimonio, l'acquisto dovrà ritenersi escluso dalla comunione legale senza che sia necessario rendere la menzionata dichiarazione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10855 del 5 maggio 2010)

17Cass. civ. n. 22755/2009

Nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la dichiarazione resa nell'atto dall'altro coniuge non acquirente, ai sensi dell'art. 179, secondo comma, c.c., in ordine alla natura personale del bene, si atteggia diversamente a seconda che tale natura dipenda dall'acquisto dello stesso con il prezzo del trasferimento di beni personali del coniuge acquirente o dalla destinazione del bene all'uso personale o all'esercizio della professione di quest'ultimo, assumendo nel primo caso natura ricognitiva e portata confessoria di presupposti di fatto già esistenti, ed esprimendo nel secondo la mera condivisione dell'intento del coniuge acquirente. Ne consegue che l'azione di accertamento negativo della natura personale del bene acquistato postula nel primo caso la revoca della confessione stragiudiziale, nei limiti in cui la stessa è ammessa dall'art. 2732 c.c., e nel secondo la verifica dell'effettiva destinazione del bene, indipendentemente da ogni indagine sulla sincerità dell'intento manifestato.–Nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dall'art. 179, secondo comma, c.c., si pone come condizione necessaria ma non sufficiente per l'esclusione del bene dalla comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dall'art. 179, primo comma, lett. c), d) ed f), c.c., con la conseguenza che l'eventuale inesistenza di tali presupposti può essere fatta valere con una successiva azione di accertamento negativo, non risultando precluso tale accertamento dal fatto che il coniuge non acquirente sia intervenuto nel contratto per aderirvi.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 22755 del 28 ottobre 2009)

18Cass. civ. n. 24061/2008

In tema di regime della comunione legale fra i coniugi, la dichiarazione di cui è onerato il coniuge acquirente, prevista nella lett. f) del primo comma dell'art. 179 c.c., al fine di conseguire l'esclusione, dalla comunione, dei beni acquistati con il trasferimento di beni strettamente personali o con il loro scambio, non è meramente facoltativa; tuttavia, pur non avendo natura dispositiva, ma ricognitiva della sussistenza dei presupposti per l'acquisto personale, è necessaria solo quando la natura dell'acquisto sia obbiettivamente incerta, per non essere accertato che la provvista necessaria costituisca reinvestimento del prezzo di beni personali. (Nella fattispecie, relativa al deposito di titoli in custodia e amministrazione, che uno dei coniugi riteneva di sua proprietà esclusiva perché acquistati con denaro ricavato dalla vendita di beni personali, pur in mancanza della dichiarazione di cui all'art. 179, primo comma, lett. f), c.c., la S.C. ha ritenuto che la contestazione dei titoli anche all'altro coniuge e la sua partecipazione all'atto di contestazione costituissero indici inequivoci della volontà di mettere in comune l'acquisto, con conseguente appartenenza dei titoli alla comunione).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 24061 del 25 settembre 2008)

19Cass. civ. n. 1197/2006

In tema di comunione legale tra coniugi, il denaro ottenuto a titolo di prezzo per l'alienazione di un bene personale rimane nella esclusiva disponibilità del coniuge alienante anche quando esso venga dal medesimo accantonato sotto forma di deposito bancario sul proprio conto corrente, giacché il diritto di credito relativo al capitale non può considerarsi modificazione del capitale stesso, né è d'altro canto configurabile come un acquisto nel senso indicato dall'art. 177, primo comma, lettera a), c.c., cioè come un'operazione finalizzata a determinare un mutamento effettivo nell'assetto patrimoniale del depositante. Pertanto, il coniuge può utilizzare le somme accantonate sul di lui conto corrente, provenienti dall'alienazione di un bene personale, ai fini della surrogazione reale di cui all'art. 179, primo comma, lettera f), c.c.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1197 del 20 gennaio 2006)

20Cass. civ. n. 8758/2005

L'indennità di accompagnamento, istituita dalla legge n. 18 del 1980, non è indirizzata al sostentamento dei soggetti minorati nelle loro capacità di lavoro, ma è configurabile come misura di integrazione e sostegno del nucleo familiare, incoraggiato a farsi carico di tali soggetti, evitando così il ricovero in istituti di cura e assistenza, con conseguente diminuzione della relativa spesa sociale. Ne consegue che la somma corrisposta a titolo di indennità di accompagnamento (nella specie arretrati corrisposti in unica soluzione ) rientra nella comunione legale tra coniugi, non essendo equiparabile alla pensione attinente alla perdita totale o parziale della capacità lavorativa, prevista dalla lett. e ) dell'art 179 c.c. Né è possibile l'interpretazione analogica di tale disposizione, che contempla ipotesi tassative di eccezione al principio generale di inclusione dei beni nella comunione legale.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8758 del 27 aprile 2005)

21Cass. civ. n. 2954/2003

In regime di comunione legale, la partecipazione alla stipula, del coniuge formalmente non acquirente e l'eventuale dichiarazione di assenso, da parte sua, all'intestazione personale del bene, immobile o mobile registrato, all'altro coniuge, non hanno efficacia negoziale o dispositiva, sotto forma di rinuncia, del diritto alla comunione incidentale sul bene acquisendo, né sono elementi di per sé sufficienti ad escludere l'acquisto dalla comunione, ma hanno carattere ricognitivo degli effetti della dichiarazione, resa dall'altro coniuge, circa la natura personale del bene, se ed in quanto questa oggettivamente sussista, atteso che il secondo comma dell'art. 179 c.c. è norma limitativa dei casi di esclusione della comunione risultanti dalle lett. c), d) ed f) del primo comma dello stesso articolo, nel senso che essa, al fine di escludere la comunione legale, richiede, in caso di acquisto di un bene immobile o di un bene mobile registrato, oltre ai requisiti oggettivi previsti dalle citate lett. c), d) ed f), che detta esclusione risulti espressamente dall'atto di acquisto, allorché l'altro coniuge partecipi al contratto. Da ciò consegue che di tal che, ove tale natura personale del bene manchi (e tale mancanza si ha allorché il bene, senza essere di uso strettamente personale o destinato all'esercizio della professione del coniuge, venga acquistato con danaro del coniuge stesso, ma non proveniente dalla vendita di beni personali), la caduta in comunione legale non è preclusa dalle dette partecipazione e dichiarazione, tanto più che, nella pendenza di tale regime, il coniuge non può rinunciare alla comproprietà di singoli beni acquistati durante il matrimonio (e non appartenenti alle categorie elencate nel primo comma dell'art. 179 c.c.), salvo che sia previamente o contestualmente mutato, nelle debite forme di legge e nel suo complesso, il regime patrimoniale della famiglia.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2954 del 27 febbraio 2003)

22Cass. civ. n. 15778/2000

Nella ipotesi in cui un soggetto abbia erogato il danaro per l'acquisto di un immobile in capo al proprio figlio, si deve distinguere il caso della donazione diretta del danaro, in cui oggetto della liberalità rimane quest'ultimo, da quello in cui il danaro sia fornito quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che costituisce il fine della donazione. In tale secondo caso, il collegamento tra l'elargizione del danaro paterno e l'acquisto del bene immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione indiretta dell'immobile stesso, e non già del danaro impiegato per il suo acquisto. Ne consegue che, in tale ipotesi, il bene acquisito successivamente al matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, è ricompreso tra quelli esclusi da detto regime, ai sensi dell'art. 179, lett. b), c.c., senza che sia necessario che il comportamento del donante si articoli in attività tipiche, essendo, invece, sufficiente la dimostrazione del collegamento tra il negozio-mezzo con l'arricchimento di uno dei coniugi per spirito di liberalità. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che fosse ricompreso nel regime di comunione legale l'immobile acquisito successivamente al matrimonio il diretto versamento di somme alla cooperativa, da parte del genitore di questo, all'atto dell'assegnazione dell'immobile stesso, senza che potesse assumere rilievo la circostanza, risultante dall'atto pubblico di assegnazione, e ritenuta, invece, dai giudici di merito ostativa alla configurabilità di una donazione indiretta, che il restante maggior prezzo dovesse essere versato dall'intestatario del bene mediante accollo della quota di mutuo di pertinenza dell'immobile, avuto riguardo al comprovato versamento, da parte del genitore, delle relative rate).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 15778 del 14 dicembre 2000)

23Cass. civ. n. 1917/2000

In caso di acquisto di bene immobile, o mobile registrato, effettuato da uno dei coniugi dopo il matrimonio, il secondo comma dell'art. 179 c.c., al fine di escludere la comunione legale, richiede, oltre alla sussistenza di uno dei requisiti oggettivi previsti dalle lettere c), d), e f), del primo comma dello stesso articolo, anche che detta esclusione risulti espressamente dall'atto di acquisto, purché a detto atto partecipi l'altro coniuge. La mancata contestazione, da parte di quest'ultimo, in detta sede — ovvero la esplicita conferma, attraverso una propria dichiarazione, di quella dell'acquirente in ordine alla natura personale del bene di cui si tratta — ha carattere ricognitivo, e non negoziale, e, tuttavia, costituisce pur sempre un atto giuridico volontario e consapevole, cui il legislatore attribuisce la valenza di testimonianza privilegiata, ricollegandovi l'effetto di una presunzioneiuris et de iuredi esclusione della contitolarità dell'acquisto. Il vincolo derivante da detta presunzione, peraltro, non è assoluto, potendo essere rimosso per errore di fatto o per violenza, nei limiti in cui ciò è consentito per la confessione, cui può equipararsi il riconoscimento di una situazione giuridica.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1917 del 19 febbraio 2000)

24Cass. civ. n. 1292/1998

Anche se per la vendita di un veicolo non è necessario il consenso dell'altro coniuge in regime di comunione legale dei beni (art. 159 c.c.) essendo sufficiente la dichiarazione autenticata del trasferimento verbale del venditore per l'iscrizione o la trascrizione nel P.R.A. (artt. 13 e 16 R.D. 29 luglio 1927, n. 1814), tale bene tuttavia entra automaticamente nel patrimonio di entrambi i coniugi (art. 177 lett. a, c.c.), pur essendo consumabile e oneroso, salvo che il giudice del merito ne accerti la natura personale (art. 179 lett. c) e d), c.c.).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1292 del 6 febbraio 1998)

25Cass. civ. n. 11327/1997

ll tenore letterale dell'art. 179 lett. b), c.c. che parla di «liberalità» e non di «donazione» non consente di limitarne la portata alle sole liberalità previste dall'art. 769 c.c. Consegue che la peculiare struttura della donazione indiretta non è assolutamente incompatibile con l'applicazione dell'art. 179 lett. b) c.c.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 11327 del 15 novembre 1997)

26Cass. civ. n. 7470/1997

Nel regime della comunione legale fra i coniugi, l'acquisto di un bene personale effettuato da uno dei coniugi per donazione fattagli da un terzo, si sottrae al regime della comunione a norma dell'art. 179, comma primo, lett. b), c.c. ancorché la donazione sia dissimulata da una vendita, potendo l'acquirente opporre all'altro coniuge il carattere simulato di quest'ultima.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7470 del 11 agosto 1997)

27Cass. civ. n. 7437/1994

Con riguardo all'art. 179, lettera f), c.c. - in base al quale non costituiscono oggetto della comunione legale e sono beni personali del coniuge i beni acquisiti con il «prezzo» del trasferimento dei beni personali sopraelencati o con loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto di acquisto - al prezzo, che è costituito da denaro, deve equipararsi, peranalogia iuris, ai sensi dell'art. 12, comma 2 delle preleggi, ricorrendo identità diratio, il danaro che, anziché ricavato dalla vendita di un bene donato o ereditato (art. 179, lettera b, c.c.) sia stato direttamente acquisito a titolo gratuito da uno dei coniugi e poi investito nell'acquisto di beni. La dichiarazione espressa all'atto di acquisto, prevista dall'art. 179, lettera f), è necessaria, nei confronti dell'altro coniuge (diversa essendo la posizione dei terzi), unicamente quando il suo consorte sia venuto a trovarsi nella disponibilità non solo del denaro (o dei beni) acquisiti per donazione o successione, ma anche di denaro o beni pervenutiglialiunde(per esempio frutto del proprio lavoro), e non anche quando l'inesistenza di tale duplicità di mezzi sia ragionevolmente conoscibile dall'altro coniuge (come nel caso di reimpiego di grossi capitali dei quali i coniugi non avrebbero potuto disporre in base alla loro situazione personale).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7437 del 18 agosto 1994)

28Cass. civ. n. 1556/1993

A norma dell'art. 179 lett. f) c.c., non fanno parte della comunione tra coniugi i beni acquistati con la permuta di altri beni personali rientranti nelle categorie indicate dalla detta norma, essendo del tutto irrilevante che, in mancanza dell'altro coniuge, nell'atto sia stata omessa la dichiarazione bilaterale di esclusione che, prevista dall'ultimo comma del citato art. 179, è necessaria solo quando il coniuge partecipi alla stipulazione, e manchi l'attestazione della provenienza personale del corrispettivo prevista dall'art. 179 lett. f), richiesta solo quando è obiettivamente incerto se l'acquisto realizzi o meno il reinvestimento di denaro o di beni personali.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1556 del 8 febbraio 1993)