Articolo 190 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Responsabilità sussidiaria dei beni personali
Dispositivo
(1)I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali [179] (2) di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti (3).
Note
(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 69, L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2) La formulazione è da intendersi in senso ampio, relativamente cioè a tutti i beni economicamente valutabili di cui il coniuge possa disporre in costanza di matrimonio.
(3) Con tale articolo si prevede insomma una responsabilità sussidiaria dei beni personali, disponendosi che i creditori possano agire solo per la metà del credito verso il coniuge estraneo, ed in subordine alla più naturale richiesta di saldo totale nei confronti del coniuge stipulante.
Massime giurisprudenziali (4)
1Cass. civ. n. 9536/2023
Nel caso di espropriazione di un bene in comunione legale per crediti personali di un solo coniuge, la trascrizione del pignoramento va eseguita anche nei confronti del coniuge non debitore, in quanto anch'egli soggetto passivo dell'espropriazione, considerato che nella struttura di fattispecie a formazione progressiva del pignoramento immobiliare la formalità pubblicitaria ha la funzione di completare il pignoramento e di renderlo opponibile ai terzi, dovendosi dar conto della natura di cespite in comunione legale nel quadro "D" della nota di trascrizione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9536 del 7 aprile 2023)
2Cass. civ. n. 150/2023
Per il debito di uno dei coniugi legittimamente è sottoposto ad esecuzione, nella sua interezza, il bene ricadente nella comunione legale con l'altro coniuge, non potendosi, pertanto, riconoscere a quest'ultimo il diritto di caducare gli atti della procedura né di ottenere la separazione di parti o quote del bene staggito, salva la corresponsione, in sede di distribuzione, della metà del ricavato lordo della vendita, dovuta in dipendenza dello scioglimento, limitatamente a quel bene, della comunione senza quote.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 150 del 4 gennaio 2023)
3Cass. civ. n. 37612/2021
Nella disciplina del diritto di famiglia, introdotta dalla l. n. 151 del 1975, l'obbligazione assunta da un coniuge, per soddisfare bisogni familiari, non pone l'altro coniuge nella veste di debitore solidale, difettando una deroga rispetto alla regola generale secondo cui il contratto non produce effetti rispetto ai terzi. Tale principio opera indipendentemente dal fatto che i coniugi si trovino in regime di comunione dei beni, essendo la circostanza rilevante solo sotto il diverso profilo della possibilità, da parte del creditore, di invocare la garanzia dei beni della comunione o del coniuge non stipulante, nei casi e nei limiti di cui agli artt. 189 e 190 c.c.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 37612 del 30 novembre 2021)
4Cass. civ. n. 10116/2015
In tema di rapporti patrimoniali tra coniugi, non sussiste vincolo di solidarietà per le obbligazioni assunte da uno di essi per soddisfare i bisogni familiari pur in presenza di un regime di comunione legale, fatto salvo il principio di affidamento del creditore che abbia ragionevolmente confidato nell'apparente realtà giuridica, desumibile dallo stato di fatto, che il coniuge contraente agisse anche in nome e per conto dell'altro. Ne consegue che il credito vantato dalla collaboratrice domestica per le obbligazioni assunte dalla moglie, da cui promanavano le quotidiane direttive del servizio, rende coobbligato anche il marito, datore della provvista in danaro ordinariamente utilizzata per la corresponsione della retribuzione sì da ingenerare l'affidamento di esser l'effettivo datore di lavoro.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 10116 del 18 maggio 2015)