Articolo 191 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Scioglimento della comunione

Dispositivo

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 70 della L. 19 maggio 1975 n. 151.

(2) Tutte le cause elencate operano automaticamente: ad esempio lo scioglimento della comunione legale tra coniugi si verificaex nunc, ma solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione o con l'omologazione degli accordi di separazione consensuale, ai sensi dell'art. 191 del c.c..

(3) Come accennato nella nota precedente, già con la separazione si scioglie la comunione; il richiamo al divorzio concerne i casi in cui essa non abbia preceduto lo scioglimento del vincolo.

(4) Da intendersi esclusivamente quelle consensuale e giudiziale, non rilevando, invece, la separazione di fatto.

(5) Per la separazione giudiziale dei beni rileva il momento della proposizione della domanda giudiziale.

(6) Anche per la sentenza dichiarativa del fallimento rileva la data della sua emanazione, se successiva al matrimonio, mentre se pronunziata prima essa è ostativa alla costituzione della comunione legale.

Massime giurisprudenziali (21)

1Cass. civ. n. 2546/2025

2Cass. civ. n. 4879/2024

3Cass. civ. n. 20066/2023

4Cass. civ. n. 17882/2023

5Cass. civ. n. 16622/2023

6Cass. civ. n. 32212/2022

7Cass. civ. n. 6820/2021

8Cass. civ. n. 15692/2020

9Cass. civ. n. 7966/2019

10Cass. civ. n. 33546/2018

11Cass. civ. n. 8803/2017

12Cass. civ. n. 3808/2014

13Cass. civ. n. 5972/2012

14Cass. civ. n. 324/2012

15Cass. civ. n. 18619/2003

16Cass. civ. n. 15231/2001

17Cass. civ. n. 266/2000

18Cass. civ. n. 12098/1998

19Cass. civ. n. 11418/1998

20Cass. civ. n. 6234/1998

21Cass. civ. n. 11031/1997