Articolo 192 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Rimborsi e restituzioni

Dispositivo

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 71 della L. 19 maggio 1975 n. 151.

(2) La disposizione concerne le obbligazioni relative agli interessi non essenziali del nucleo domestico, che hanno impegnato somme prelevate con il consenso dell'altro coniuge; diversamente, per le somme non autorizzate dovrà essere ripristinato l'importo mediante pronta restituzione.

(3) Il comma si riferisce alle obbligazioni contratte per il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, cui sia conseguita azione esecutiva da parte dei creditori personali del coniuge.

(4) Il credito alla restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune, è di natura nominalistica (art. 1277 del c.c.) e, determinato nel suo ammontare all'atto della divisione, previa ripartizione in parti uguali tra i condividenti delle passività di cui all'art. 186, da tale momento liquido ed esigibile; produrrà interessi ex art. 1282.

Massime giurisprudenziali (13)

1Cass. civ. n. 4879/2024

2Cass. civ. n. 28605/2023

3Cass. civ. n. 20066/2023

4Cass. civ. n. 17765/2023

5Cass. civ. n. 15889/2022

6Cass. civ. n. 18156/2020

7Cass. civ. n. 22730/2019

8Cass. civ. n. 7957/2018

9Cass. civ. n. 19454/2012

10Cass. civ. n. 9845/2012

11Cass. civ. n. 10896/2005

12Cass. civ. n. 2354/2005

13Cass. civ. n. 18564/2004