Articolo 89 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Divieto temporaneo di nuove nozze

Dispositivo

Note

(1) Il comma è stato così sostituito dall'art. 22 della l. 6 marzo 1987, n. 74.

(2) L'autorizzazione alla celebrazione spetta al tribunale ordinario del luogo in cui risiede la donna che fa istanza.