Articolo 90 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Assistenza del minore

Dispositivo

Con il decreto di cui all'articolo [84] il tribunale [38] o la corte d'appello nominano, se le circostanze lo esigono [165], un curatore speciale che assista il minore [2] nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali [159] ss. c.c.] (1).

Note

(1) La nomina del curatore speciale avviene nel caso in cui il minore sia senza genitori o tutore; nel caso essi vi siano, ma il tribunale ravvisi l'opportunità di far assistere il minore da un estraneo, potrà comunque effettuare la nomina.