Articolo 91 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Diversità di razza o di nazionalità
Dispositivo
[I matrimoni tra persone appartenenti a razze diversi sono soggetti alle limitazioni poste dalle leggi speciali.
Le leggi speciali determinano anche le condizioni che devono osservarsi per i matrimoni dei cittadini italiani con persone di nazionalità straniera.]