Articolo 91 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Diversità di razza o di nazionalità

Dispositivo

[I matrimoni tra persone appartenenti a razze diversi sono soggetti alle limitazioni poste dalle leggi speciali.

Le leggi speciali determinano anche le condizioni che devono osservarsi per i matrimoni dei cittadini italiani con persone di nazionalità straniera.]