Articolo 93 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Pubblicazione

Dispositivo

La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile [100], [101], [116], [134], [135].

[La pubblicazione consiste nell'affissione alla porta della casa comunale di un atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di età, nonché il luogo dove intendono celebrare il matrimonio. L'atto deve anche indicare il nome del padre e il nome e il cognome della madre degli sposi, salvi i casi in cui la legge vieta questa menzione] (1).

Note

(1) Il comma è stato abrogato dall'art. 110 co. III del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Semplificazione dell'ordinamento dello stato civile), a decorrere dal 30 marzo 2001.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 9467/2016

In tema di divieto di licenziamento a causa di matrimonio, la presunzione legale di cui all'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 198 del 2006, in cui è stato trasfuso l'art. 1, comma 3, della l. n. 7 del 1963, è collegata ad una tipica forma legale di pubblicità-notizia costituita dal compimento delle formalità preliminari al matrimonio previste dagli artt. 93 e segg. c.c., alle quali non sono equipollenti le pubblicazioni per il matrimonio canonico, atteso che quelle civili sono prescritte anche per il matrimonio concordatario. (Rigetta, App. Napoli, 07/09/2012)(Cassazione civile, sentenza n. 9467 del 10 maggio 2016)

2Cass. civ. n. 2400/2015

E' legittimo il rifiuto opposto dall'ufficiale di stato civile alle pubblicazioni di matrimonio tra persone dello stesso sesso.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2400 del 9 febbraio 2015)