Articolo 94 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Luogo della pubblicazione

Dispositivo

Note

(1) Secondo l'art. 53 del d.P.R. 396/2000, qualora gli sposi risiedano in Comuni diversi, l'ufficiale dello stato civile cui è stata richiesta la pubblicazione provvederà ad inoltrarla e richiederla anche all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza dell'altro sposo.

(2) Comma abrogato dall'art. 110 co. III del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.