Articolo 238 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Irreclamabilità di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall'atto di nascita
Dispositivo
(1)Salvo quanto disposto dagli articoli [128] (2), [234], [239], [240] e [244], nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio nato nel matrimonio e il possesso di stato conforme all'atto stesso.
[Parimenti non si può contestare la legittimità di colui il quale ha un possesso di stato conforme all'atto di nascita. [253]] (3)
Note
(1) L'articolo è stato così modificato con d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) L'articolo citato configura il matrimonio putativo, ossia quello dichiarato nullo ma contratto da almeno un coniuge in buona fede; nel caso in cui il matrimonio dei genitori sia nullo per bigamia o per incesto ed entrambi i genitori fossero stati a conoscenza del vizio inficiante il rapporto, potrà invece ottenersi (nell'ottica di tutela del figlio) il riconoscimento di uno stato diverso da quello risultante dall'atto di nascita.
(3) Comma abrogato dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 1279/1973
Dal combinato disposto degli artt. 238 e 248 c.c. si desume che la pronunzia di nullità del matrimonio è ragione sufficiente per l'esercizio dell'azione di contestazione della legittimità della filiazione, ai sensi del citato art. 248, anche nella ipotesi in cui siano applicabili gli effetti del matrimonio putativo di cui al precedente art. 128. La contestazione è vietata, a norma dell'art. 238, soltanto quando concorrono il titolo di figlio legittimo risultante dall'atto di nascita ed il possesso di stato conforme all'atto. L'applicabilità della norma concernente il matrimonio putativo non supplisce al difetto del possesso di stato quando risultino insussistenti i fatti indicati nell'art. 237, secondo comma, né osta alla proponibilità dell'azione di contestazione. Anche nell'ipotesi di matrimonio putativo non supplisce al difetto del possesso di stato quando risultino insussistenti i fatti indicati nell'art. 237, secondo comma, né osta alla proponibilità dell'azione di contestazione. Anche nell'ipotesi di matrimonio putativo è ammissibile, quindi, l'esercizio dell'azione di contestazione di legittimità, ove si adduca l'insussistenza del possesso di stato conforme all'atto di nascita. Legittimato all'azione di contestazione, in tale ipotesi, è anche il figlio.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1279 del 12 maggio 1973)