Articolo 240 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Contestazione dello stato di figlio

Dispositivo

Note

(1) Articolo così sostituito con d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.La formulazione precedente dell'art. 240 è la seguente: "La legittimità del figlio di due persone, che hanno pubblicamente vissuto come marito e moglie e sono morte ambedue, non può essere contestata per il solo motivo che manchi la prova della celebrazione del matrimonio, qualora la stessa legittimità sia provata da un possesso di stato che non sia in opposizione con l'atto di nascita".

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 27560/2021

2Cass. civ. n. 1749/1974