Articolo 241 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Prova in giudizio

Dispositivo

(1)Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato [236], [o quando il figlio fu scritto sotto falsi nomi o come nato da genitori ignoti], la prova della filiazione può darsi in giudizio con ogni mezzo [col mezzo di testimoni].

[Questa prova non può essere ammessa che quando vi è un principio di prova per iscritto, ovvero quando le presunzioni e gli indizi sono abbastanza gravi da determinare l'ammissione della prova.] (1)

Note

(1) Comma così modificato dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.