Articolo 248 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Legittimazione all'azione di contestazione dello stato di figlio. Imprescrittibilità

Dispositivo

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

(2) L'azione, che ha carattere residuale, può essere esperita da chiunque vi abbia interesse, onde ottenere la declaratoria negativa (quindi la rimozione) dello stato di figlio; a tal fine dovranno dimostrarsi l'inesistenza di un valido matrimonio tra i genitori, oppure che il figlio non è stato partorito dalla donna sposata a causa di una supposizione di parto o di sostituzione di neonato.

(3) L'azione si potrà esperire anche nel caso di bambino nato prima delle nozze, ma con formazione di un titolo matrimoniale legittimante la filiazione (atto di nascita di figlio legittimo); la contestazione potrà altresì vertere sulla mancanza dell'atto di celebrazione dello stesso matrimonio, sebbene in tale ipotesi parte della dottrina propenda per l'esercizio dell'azione di rettificazione.

(4) Anche il figlio è legittimato all'azione prevista dall'art. 248, in quanto è parte del rapporto di filiazione (che è oggetto del giudizio stesso).

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 4194/2018

2Cass. civ. n. 3529/2000

3Cass. civ. n. 547/1996

4Cass. civ. n. 25/1989

5Cass. civ. n. 658/1988