Articolo 250 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Riconoscimento

Dispositivo

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 102 della L. 19 maggio 1975 n. 151; si veda l'art. 12 della L. 1 dicembre 1970 n. 898.Più recentemente, è altresì intervenuta la riforma sulla filiazione (Legge n. 219 del 10 dicembre 2012) che ha modificato notevolmente il tenore letterale della disposizione.

(2) Per l'accertamento della filiazione naturale occorre il riconoscimento, attuato mediante dichiarazione formale, unilaterale e discrezionale, non recettizia ed a carattere di accertamento, fatta personalmente da almeno un genitore che abbia compiuto i quattordici (prima: sedici) anni.

(3) L'assenso necessario del figlio che abbia compiuto i 14 anni figura come un atto autorizzativo e di approvazione, i cui effetti ricadono (ancheexart. 45 del d.P.R. 396/2000) nella sfera giuridica dell'autorizzante.

(4) Dovrà valutarsi l'interesse (di regola positivo) del minore al riconoscimento, tanto sotto il profilo materiale quanto quello psicologico: di regola viene inquadrato come diritto alla propria identità personale, nella sua precisa e integrale dimensione psicofisica, e subisce il limite del pericolo concreto e attuale di lesione di un bene primario.

(5) Comma così modificato con la riforma del 2012. Il precedente testo del co. IV recitava:"Il consenso non può essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all’interesse del figlio. Se vi è opposizione, su ricorso del genitore che vuole effettuare il riconoscimento, sentito il minore in contraddittorio con il genitore che si oppone e con l’intervento del pubblico ministero, decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo del consenso mancante". Si rileva comunque (non essendo mutato sul punto il requisito) come l'assenso ed il consenso siano atti ai quali non si possono apporre condizioni o termini, che in caso contrario si considerano come non apposti.

(6) Nel co. V si delinea una capacità speciale (di cui all'art. 2 del c.c.) che consente al genitore sedicenne di riconoscere il figlio; con tale atto personale egli acquisterà i diritti sostanziali e processuali previsti dalla legge per il genitore fin dalla nascita del figlio (come ha sottolineato più volte la Cassazione, si veda la sent. n. 4849/1982).Anche l'ultimo periodo del presente comma è stato sostituito con la L. 219/2012.

(7) Comma modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Massime giurisprudenziali (29)

1Cass. civ. n. 511/2024

2Cass. civ. n. 33097/2023

3Cass. civ. n. 8762/2023

4Cass. civ. n. 5634/2023

5Cass. civ. n. 275/2020

6Cass. civ. n. 7762/2017

7Cass. civ. n. 781/2017

8Cass. civ. n. 16103/2015

9Cass. civ. n. 17277/2014

10Cass. civ. n. 5884/2012

11Cass. civ. n. 14934/2004

12Cass. civ. n. 5115/2003

13Cass. civ. n. 12077/1999

14Cass. civ. n. 4148/1999

15Cass. civ. n. 2338/1999

16Cass. civ. n. 12018/1998

17Cass. civ. n. 11263/1994

18Cass. civ. n. 2463/1994

19Cass. civ. n. 2182/1994

20Cass. civ. n. 1741/1993

21Cass. civ. n. 1958/1991

22Cass. civ. n. 687/1991

23Cass. civ. n. 6093/1990

24Cass. civ. n. 5575/1989

25Cass. civ. n. 6557/1988

26Cass. civ. n. 6059/1988

27Cass. civ. n. 7535/1987

28Cass. civ. n. 2654/1987

29Cass. civ. n. 4887/1982