Articolo 252 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Affidamento del figlio nato fuori del matrimonio e suo inserimento nella famiglia del genitore

Dispositivo

Note

(1) L'articolo è stato così modificato dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

(2) La norma dettata nel co. I dell'articolo in esame si riferisce all'ipotesi di riconoscimento del figlio naturale in costanza di matrimonio, demandando al giudice competente (sarà il tribunale per i minorenni) la decisione circa l'affidamento, che parrebbe configurarsi solo nella fase cd. "patologica" di diniego dell'autorizzazione a vivere presso la famiglia legittima, con provvedimento a tutela dell'interesse del figlio.

(3) L'altro genitore ha il potere di opporsi, purché fondi su un motivo valido (e comunque censurabile giurisdizionalmente) la sua scelta possa; tale potere discende già dal fondamentaleart. 30 Cost., co. III. Infine, i provvedimenti del giudice minorile saranno modificabili e revocabili ma non impugnabili con ricorso per Cassazione exart. 111 Cost..

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 3563/2006

2Cass. civ. n. 548/1989