Articolo 253 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Inammissibilità del riconoscimento
Dispositivo
(1)In nessun caso (2) è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio [legittimo o legittimato] in cui la persona si trova [231] ss.].
Note
(1) L'articolo è stato così modificato dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) Il tenore tranciante del dispositivo della norma in esame delinea l'unico odierno limite al riconoscimento, ossia il contrasto di stati.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 17392/2018
Tra l'azione di disconoscimento della paternità e quella di dichiarazione giudiziale di altra paternità, sussiste un nesso di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico con la conseguenza che. in pendenza del primo giudizio, il secondo, ex art. 295 c.p.c., deve essere sospeso, coerentemente con l'art. 253 c.c..(Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 17392 del 3 luglio 2018)
2Cass. civ. n. 15990/2013
Il figlio non può far valere le proprie ragioni ereditarie nei confronti dei beni della successione del padre naturale, in presenza di una sentenza di accoglimento dell'azione di disconoscimento del proprio stato di figlio legittimo altrui, su questa non è ancora passata in giudicato e non è idonea, quindi, a superare la permanenza del contrasto tra "status" che, ai sensi dell'art. 253 c.c., determina l'inammissibilità di ogni pretesa fondata sulla filiazione naturale.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 15990 del 25 giugno 2013)