Articolo 254 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Forma del riconoscimento
Dispositivo
(1)Il riconoscimento del figlio [naturale] nato fuori dal matrimonio è fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento [1] comma 2], davanti ad un ufficiale dello stato civile [o davanti al giudice tutelare] (2) [344] o in un atto pubblico (3) o in un testamento (4), qualunque sia la forma di questo (5).
[La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata al giudice [284] o la dichiarazione della volontà di legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico o in un testamento [285] importa riconoscimento, anche se la legittimazione non abbia luogo.] (6)
Note
(1) L'articolo è stato dapprima sostituito con la riforma del diritto di famiglia, ad opera della L. 19 maggio 1975 n. 151 (tramite l'art. 106); in seguito modificato dall'art. 138 del D. Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51; l'attuale formulazione è stata raggiunta con d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) Le parole riportate in parentesi sono state soppresse dall'art. 138 del D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico.
(3) Tale forma ovviamente dovrà provenire da un notaio o altro pubblico ufficiale munito dei poteri dell'ufficiale di stato civile.
(4) Il riconoscimento operato mediante testamento avrà effetto dall'apertura della successione, e quindi dalla morte del testatore; momento da cui decorre il potere di impugnativa dello stesso riconoscimento (e non di tutto l'attomortis causa).
(5) Il riconoscimento del nascituro da parte paterna, a differenza di quello effettuato dalla madre, deve contenere l'indicazione di quest'ultima. Esso è quindi subordinato al previo riconoscimento materno, come peraltro confermato dalle disposizioni in tema di stato civile. Nello specifico, gli artt. 42 e ss. del D.P.R 396/2000 specificano i requisiti e le forme per il riconoscimento di figlio naturale, e richiedono il nulla osta al riconoscimento da esibire all'ufficiale dello stato civile. Qualora il riconoscimento venga fatto con atto distinto e posteriore alla nascita avvenuta in altro Comune, l'ufficiale dello stato civile dovrà acquisire direttamente la relativa documentazione. Infine, la dichiarazione di riconoscimento di un figlio naturale deve essere annotata nell'atto di nascita.
(6) Comma abrogato dal D. lgs 28 dicembre 2013 n. 154.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 22179/2022
In caso di concepimento all'estero mediante l'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, voluto da coppia omoaffettiva femminile, la domanda volta ad ottenere la formazione di un atto di nascita recante quale genitore del bambino, nato in Italia, anche il c.d. genitore intenzionale, non può trovare accoglimento, poiché il legislatore ha inteso limitare l'accesso a tali tecniche alle situazioni di infertilità patologica, fra le quali non rientra quella della coppia dello stesso genere; non può inoltre ritenersi che l'indicazione della doppia genitorialità sia necessaria a garantire al minore la migliore tutela possibile, atteso che, in tali casi, l'adozione in casi particolari si presta a realizzare appieno il preminente interesse del minore alla creazione di legami parentali con la famiglia del genitore adottivo, senza che siano esclusi quelli con la famiglia del genitore biologico, alla luce di quanto stabilito dalla sentenza della Corte cost. n. 79 del 2022.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 22179 del 13 luglio 2022)
2Cass. civ. n. 1993/2016
L'atto contenente disposizioni di carattere esclusivamente non patrimoniale può essere qualificato alla stregua di un testamento purché di questo abbia contenuto, forma e funzione, la quale ultima, in particolare, consiste nell'esercizio, da parte dell'autore, del proprio generale potere di disporre "mortis causa". (Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza di un testamento olografo in una scrittura privata contenente il riconoscimento di figlio naturale, non evincendosi univocamente da essa la volontà del "de cuius" di determinare l'effetto accertativo della filiazione dopo la propria morte). (Rigetta, App. Perugia, 08/03/2011).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1993 del 2 febbraio 2016)