Articolo 274 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Ammissibilità dell'azione

Dispositivo

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 2 della L. 23 novembre 1971 n. 1047. In seguito si è avuta la dichiarazione di illegittimità costituzionale ad opera della sentenza Corte cost. n. 50 del 10 febbraio 2006: si è precisato che lo scopo della formulazione del 1942 era quello di scoraggiare iniziative con finalità solo ricattatorie, ed era quindi previsto un preventivo giudizio di delibazione sull'ammissibilità dell'azione, da svolgersi in camera di consiglio, senza pubblicità ed avente fine con decreto non reclamabile. Anche a seguito della riforma del 1975, la norma limitava il diritto dei figli all'accertamento della paternità senza più salvaguardare le esigenze del preteso genitore, ed era solamente idonea a favorire istanze dilatorie, nonché in contraso con l'esercizio del diritto all'azione di cui all'art. 24 Cost..

(2) L'attuale dispositivo precisa che debbano sussistere "specifiche circostanze" per l'ammissibilità dell'azione, mentre il testo originario prevedeva "indizi": gli elementi devono comunque sottolineare la non manifesta infondatezza della domanda.

(3) La Corte costituzionale con la sentenza n. 341 del 20 luglio 1990 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma I dell'art. 274"nella parte in cui, se si tratta di minore che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età, non prevede che l'azione promossa dal genitore esercente la potestà sia ammessa solo quando sia ritenuta dal giudice rispondente all'interesse del figlio": si sono così tutelati l'interesse del minore e la parità di trattamento rispetto al disposto dell'art. 250.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 28330/2020

2Cass. civ. n. 16356/2018

3Cass. civ. n. 1573/2009

4Cass. civ. n. 5051/2007

5Cass. civ. n. 11476/2006