Articolo 275 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Pena in caso di inammissibilità
Dispositivo
[Il tribunale, se dichiara inammissibile l'azione, può condannare l'istante al pagamento di una pena pecuniaria da lire trecento a lire cinquemila]
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Pena in caso di inammissibilità
[Il tribunale, se dichiara inammissibile l'azione, può condannare l'istante al pagamento di una pena pecuniaria da lire trecento a lire cinquemila]