Articolo 277 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Effetti della sentenza

Dispositivo

Note

(1) L'articolo (in particolare, il co. II) è stato così sostituito dall'art. 119 della L. 19 maggio 1975 n. 151.Il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha eliminato ogni riferimento alla filiazione naturale.

(2) La sentenza avrà natura dichiarativa ed effetti retroattivi (ex tunc) sin dalla nascita del figlio (in particolar modo per gli obblighi di natura patrimoniale come il mantenimento, del quale potrà esser chiesto il rimborso della quota da parte di colui tra i genitori avesse adempiuto anche per l'altrui quota).

(3) I provvedimenti possono riguardare l'esercizio della potestà, l'affidamento del figlio e l'ammontare delle spese di mantenimento a carico del genitore contro cui viene dichiarata la filiazione. La competenza, così come per l'azione di dichiarazione di paternità o maternità naturale e nel caso si tratti di minori, spetta al Tribunale per i minorenni.

Massime giurisprudenziali (12)

1Cass. civ. n. 28442/2023

2Cass. civ. n. 3661/2023

3Cass. civ. n. 169/2018

4Cass. civ. n. 7960/2017

5Cass. civ. n. 22506/2010

6Cass. civ. n. 26575/2007

7Cass. civ. n. 15756/2006

8Cass. civ. n. 2328/2006

9Cass. civ. n. 2196/2003

10Cass. civ. n. 10861/1999

11Cass. civ. n. 2038/1994

12Cass. civ. n. 144/1994