Articolo 278 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Autorizzazione all'azione

Dispositivo

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, con decorrenza dal 7 febbraio 2014.

(2) Formulazione precedente:Le indagini sulla paternità o sulla maternità non sono ammesse nei casi in cui, a norma dell'articolo 251, il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato.Possono essere ammesse dal giudice quando vi è statorattoo violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento.La Corte costituzionale con sentenza 28 novembre 2002 n. 494, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo il co. I"nella parte in cui esclude la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturali e le relative indagini, nei casi in cui, a norma dell'art. 251, c. 1, del codice civile, il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato"poichè comporta la discriminazione dei figli incestuosi, in contrasto con i principi della Costituzione (in particolare dell'art. 30) sulla tutela dei figli. Si è così peraltro ribadito il diritto di ogni figlio ad ottenere unostatus filiationis, elemento costituivo della cd. identità personale protetta anche dalla Convenzione sui diritti del fanciullo (artt. 7 e 8).

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 215/1974