Articolo 297 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Assenso del coniuge o dei genitori
Dispositivo
(1)Per l'adozione è necessario l'assenso (2) dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando, se coniugati e non legalmente separati [311].
Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando [312], pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del coniuge, se convivente, dell'adottante o dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunziare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità [414] o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.
Note
(1) L'articolo è stato modificato dall'art. 132 della L. 29 maggio 1975 n. 151; da tale intervento legislativo non si è più reso necessario l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando quando sia precedentemente intervenuta la separazione legale (ma non qualora vi sia stata una mera separazione di fatto).
(2) La natura dell'assenso è quella di una autorizzazione privata dei soggetti che risentono degli effetti della costituzione del rapporto di adozione senza essere parti del rapporto stesso (così C.M. Bianca).
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 6820/2024
In tema di adozione di persone maggiori di età, nel sistema vigente prima delle modifiche degli artt. 294 e 297 c.c., in caso di adozione avvenuta da parte di uno solo dei coniugi, l'assenso dell'altro coniuge costituisce requisito di validità dell'adozione, ma non instaura un rapporto di filiazione tra l'adottato e il coniuge dell'adottante, essendo ammessa l'adozione da parte di una sola persona, salvo che gli adottanti siano marito e moglie.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 6820 del 14 marzo 2024)
2Cass. civ. n. 3766/2024
In tema di adozione di maggiorenne: a) il giudice non può valutare discrezionalmente la sussistenza dell'interesse dell'adottando, effettuando controlli al riguardo; b) è invece sufficiente il consenso dell'adottante e quello dell'adottando, parti necessarie del procedimento, revocabile, l'uno e l'altro, fino alla pronuncia di adozione del tribunale, ovvero, in caso di rigetto, anche nel successivo giudizio di impugnazione; c) è altresì richiesto l'assenso del coniuge convivente dell'adottante o dell'adottando, che, in quanto mera condizione, può sopraggiungere o divenire irrilevante per la pronuncia della separazione dei coniugi anche nel giudizio di impugnazione (nella specie, la Suprema corte ha cassato la sentenza di appello che aveva pronunciato l'adozione, riformando quella di primo grado che invece l'aveva negata in ragione del mancato assenso del coniuge dell'adottante, sul presupposto che, nelle more, era stata omologata la separazione consensuale di costoro, senza però che, nel giudizio di secondo grado, fosse stato evocato l'adottando, anche al fine di verificare la permanenza del suo consenso all'adozione).(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 3766 del 12 febbraio 2024)