Articolo 297 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Assenso del coniuge o dei genitori

Dispositivo

Note

(1) L'articolo è stato modificato dall'art. 132 della L. 29 maggio 1975 n. 151; da tale intervento legislativo non si è più reso necessario l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando quando sia precedentemente intervenuta la separazione legale (ma non qualora vi sia stata una mera separazione di fatto).

(2) La natura dell'assenso è quella di una autorizzazione privata dei soggetti che risentono degli effetti della costituzione del rapporto di adozione senza essere parti del rapporto stesso (così C.M. Bianca).

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 6820/2024

2Cass. civ. n. 3766/2024