Articolo 298 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Decorrenza degli effetti dell'adozione

Dispositivo

Note

(1) La decorrenza degli effetti avviene dalla data della sentenza che pronuncia l'adozione, essendo peraltro possibile (solamente) sino a quel momento la revoca del consenso prestato (come generalmente previsto per gli atti espressione di poteri inerenti alla famiglia).Qualoramedio temporeintervenisse la morte di chi avesse prestato il consenso ma non si fosse pervenuti all'emanazione del decreto, sarà possibile procedere al compimento degli atti necessari per l'adozione, salva l'opposizione degli eredi.

(2) Si precisa però come il successivo art. 313 (così come novellato nella formulazione introdotta dall'art. 30 della L. 28 marzo 2001, n. 149) prevede che l'adozione sia decisa con sentenza.

(3) Si tende quindi a favorire la creazione del vincolo adottivo, garantendo ed attuando la volontà esplicitata dal defunto; si rileva comunque come l'adozione pronunziata dopo la morte produca i suoi effetti già dal momento della morte.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 5343/2015

2Cass. civ. n. 8015/1997

3Cass. civ. n. 4258/1995

4Cass. civ. n. 1133/1988