Articolo 344 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Funzioni del giudice tutelare

Dispositivo

Note

(1) Il giudice tutelare (garante degli incapaci in misura maggiore rispetto alla precedente figura del "consiglio di famiglia") è preposto alla cura della persona ed all'amministrazione del patrimonio dell'incapace. Secondo la dottrina ha molteplici funzioni: direttive, deliberative, consultive e di controllo, potendo nominare e convocare soggetti quali il tutore ed il curatore, ausiliare gli stessi nelle scelte e controllarne gli uffici.

(2) Il comma è stato così modificato ai sensi dell'art. 140 del d. Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51, istitutivo del giudice unico di primo grado. Originariamente il giudice tutelare trovava sede nella pretura oggi soppressa.