Articolo 345 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Denunzie al giudice tutelare

Dispositivo

Note

(1) Nel caso di omissione della denuncia, l'ufficiale di stato civile, il cancelliere o il notaio che omettano di effettuare quanto prescritto incorrono nella previsione di cui all'art. 328 del c.p.; diverso il caso dei parenti entro il terzo grado e della persona designata quale tutore o protutore, per i quali non sussiste detta sanzione.