Articolo 372 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Investimento di capitali

Dispositivo

I capitali del minore devono, previa autorizzazione [43], [45] del giudice tutelare [344], essere dal tutore investiti:

Note

(1) Le forme di investimento sono tra loro alternative, e l'ordine indicato dal legislatore non si ritiene essere vincolante. Permane comunque la generale responsabilità aquiliana del tutore il quale non abbia tempestivamente investito i capitali mantenendoli infruttuosi.