Articolo 371 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Provvedimenti circa l'educazione e l'amministrazione

Dispositivo

Note

(1) Solamente allorquando sia stata terminata la redazione dell'inventario, il tutore potrà sollecitare l'intervento del giudice tutelare per i provvedimenti ritenuti più importanti dal punto di vista educativo e patrimoniale.

(2) Il giudice tutelare emetterà direttive generali inerenti le modalità di esercizio della funzione tutoria; rivestiranno la forma del decreto motivato avverso il quale è ammesso reclamo al tribunale per i minorenni.

(3) Tale luogo in cui il minore deve essere allevato, che non potrà essere mutato discrezionalmente dal tutore senza una preventiva autorizzazione del giudice tutelare (art. 358 del c.c.), potrà non coincidere con l'abitazione ove è domiciliato il tutore.

(4) Le funzioni di erogazione dei servizi di assistenza ai minori, già attribuite al "comitato" di patronato dei minori, sono oggi demandate ai Comuni (eventualmente anche in forma associata) in forza dell'art. 25 del d.P.R. 616/1977, mediante la gestione dei servizi sociali.

(5) Ovviamente il giudice avrà il potere di disporre in merito ad eventuali rimanenze di denaro, pur potendo integrare le disposizioni adottate per le spese necessarie al mantenimento e all'istruzione del minore, in ogni tempo dell'anno a seconda della contingenza.

(6) L'incapace non può iniziare una nuova attività imprenditoriale; qualora però si tratti di continuazione, ed il tutore gestisca l'impresa in nome e per conto del minore stesso, occorrerà specifica autorizzazione (è discusso se si tratti di parere a carattere preparatorio) del tribunale dei minori alla continuazione dell'esercizio, valutata la destinazione da dare all'azienda.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 18514/2003

Massime notarili correlate (3)