Articolo 378 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Atti vietati al tutore e al protutore

Dispositivo

Note

(1) Rendersi acquirenti significa porre in essere negozi traslativi della proprietà, quindi - oltre all'archetipo della compravendita di cui all'art. 1470 del c.c.- la norma si riferirebbe alla permuta (art. 1552 del c.c.) ed agli altri contratti che realizzino analoghi risultati.

(2) Diversa risulta l'ipotesi (già descrittasubart. 360 del c.c.) dell'acquisto di beni del tutore da parte del minore.