Articolo 378 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Atti vietati al tutore e al protutore

Dispositivo

Il tutore e il protutore non possono, neppure all'asta pubblica [534], [733] c.p.c.] rendersi acquirenti (1) direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore (2).

Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l'autorizzazione [43], [45] e le cautele fissate dal giudice tutelare [344].

Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati [1441] su istanza delle persone indicate nell'articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti [387].

Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito [596], [1268] verso il minore.

Note

(1) Rendersi acquirenti significa porre in essere negozi traslativi della proprietà, quindi - oltre all'archetipo della compravendita di cui all'art. 1470 del c.c.- la norma si riferirebbe alla permuta (art. 1552 del c.c.) ed agli altri contratti che realizzino analoghi risultati.

(2) Diversa risulta l'ipotesi (già descrittasubart. 360 del c.c.) dell'acquisto di beni del tutore da parte del minore.