Articolo 379 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Gratuità della tutela

Dispositivo

L'ufficio tutelare è gratuito [381].

Il giudice tutelare [344] tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità (1). Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore [360], autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate [357] (2).

Note

(1) La norma è considerata inapplicabile al protutore, la cui figura risulta solo eventuale. E'comunque prevista una equa indennità anche per lo stesso protutore nel caso di subentro, e comunque in relazione all'attività svolta ed all'entità del patrimonio del minore. Per entrambi, l'indennità dovrà essere considerata come un rimborso delle spese sostenute, a carattere indennitario e non retributivo.

(2) Con l'autorizzazione del giudice tutelare, qualora lo richiedano le circostanze, il tutore potrà essere coadiuvato nell'amministrazione da collaboratori retribuiti e comunque sotto la sua direzione e responsabilità.

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. civ. n. 22982/2024

Il decreto camerale con cui il giudice tutelare liquida le spese o l'indennità in favore dell'amministratore di sostegno, al pari di quello in favore del tutore dell'interdetto, ha natura decisoria nella parte in cui risolve questioni inerenti alla spettanza ed entità dei relativi crediti ed è, pertanto, impugnabile con ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, della Costituzione.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 22982 del 20 agosto 2024)

2Cass. civ. n. 9930/2024

In ragione dell'applicabilità all'amministrazione di sostegno ex art. 411 c.c. delle disposizioni in materia di tutela, l'ufficio tutelare è gratuito, ma il giudice tutelare, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità, ai sensi dell'art. 379 c.c. come rivalsa della perdita patrimoniale derivabili al tutore per non poter attendere alle normali sue occupazioni nel tempo dedicato all'ufficio tutelare. Si è al cospetto, in tal caso, di una ponderazione discrezionale dell'autorità giudiziaria, avente ad oggetto una somma di denaro per definizione non dovuta essendo relativa ad un incarico svolto gratuitamente. In questa prospettiva interpretativa l'assegnazione dell'equa indennità per l'opera prestata da chi, in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività forense, abbia agito esercitando le funzioni di amministratore di sostegno deve essere richiesta, in base al combinato disposto degli artt. 411 e 379 c.c., al giudice tutelare e non può essere sollecitata in sede giudiziale, anche al fine di domandare il pagamento del compenso professionale.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 9930 del 12 aprile 2024)

3Cass. civ. n. 5474/2022

In tema di tutela di soggetti incapaci, il decreto che riconosca al tutore un'equa indennità ex art. 379, comma 2, c.c., può riguardare un periodo circoscritto della sua attività oppure l'intera durata della stessa; le circostanze fattuali considerate dal giudice, già poste a fondamento della decisione e della liquidazione dell'importo, sono insuscettibili di mutare con il trascorrere del tempo, sicchè tale provvedimento, ove non fatto oggetto di tempestivo reclamo ex art. 739 c.p.c., diviene definitivo, così precludendo la possibilità di una sua revoca o modifica.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 5474 del 18 febbraio 2022)

4Cass. civ. n. 6197/2021

L'amministratore di sostegno che, in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività forense, si costituisca in giudizio personalmente in rappresentanza del beneficiario, come consentitogli dall'art. 86 c.p.c., a tanto provvede non già in virtù dell'instaurazione di un rapporto contrattuale professionale, bensì esercitando le funzioni di amministratore di sostegno e, pertanto, non può agire in giudizio chiedendo il pagamento del compenso professionale ma, in base al combinato disposto degli artt. 411 e 379 c.c., può rivolgersi al giudice tutelare per ottenere un'equa indennità per l'opera prestata nella detta qualità. (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/06/2016).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 6197 del 5 marzo 2021)

5Cass. civ. n. 5123/2018

Il provvedimento con il quale il giudice tutelare ordini all'amministratore di sostegno di revocare il coadiutore, nominato ai sensi dell'art. 408, comma 4, c.c., ha carattere meramente ordinatorio ed amministrativo, e, di conseguenza non è assoggettabile ai normali mezzi d'impugnazione, in quanto sempre revocabile e modificabile, diversamente da ciò che si verifica per i provvedimenti che dispongono l'apertura o la chiusura dell'amministrazione, di contenuto corrispondente alle sentenze pronunciate in materia di interdizione ed inabilitazione a norma degli artt. 712 e ss. c.p.c., espressamente richiamati dall'art. 720 bis c.p.c..(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 5123 del 5 marzo 2018)

6Cass. civ. n. 784/2017

In tema di amministrazione di sostegno, i provvedimenti non aventi carattere decisorio ma meramente gestionali assunti dal giudice tutelare (nella specie, decreti con i quali vengono liquidate alcune indennità in favore dell'amministratore) non sono suscettibili di reclamo alla corte d’appello ex art. 720-bis c.p.c., bensì di reclamo al tribunale in composizione collegiale ai sensi dell’art. 739 c.p.c., trattandosi di provvedimenti che riguardano l'amministrazione, emanati in applicazione dell’art. 379 c.c. Peraltro, la dichiarazione di inammissibilità del reclamo da parte del giudice dell'appello ha natura di dichiarazione di incompetenza, con conseguente prosecuzione del giudizio davanti al competente tribunale in composizione collegiale attraverso il meccanismo della “translatio iudicii”.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 784 del 13 gennaio 2017)

7Cass. civ. n. 7355/1991

Il decreto camerale di liquidazione di spese od indennità in favore del tutore dell'interdetto, nella parte in cui risolva questioni inerenti alla spettanza ed entità dei relativi crediti, ha natura decisoria, e, pertanto, non si sottrae all'obbligo della motivazione (la cui inosservanza, ove si tratti di provvedimento reso in esito a reclamo, è denunciabile con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione).–L'autorizzazione del giudice tutelare, prescritta dall'art. 379 secondo comma c.c. affinché il tutore possa farsi coadiuvare da «persone stipendiate» (e quindi possa reclamare il rimborso dei relativi compensi), riguarda i lavoratori (subordinati od autonomi) che affianchino il tutore medesimo, in via continuativa, nella cura degli interessi del rappresentato, e, pertanto, non è necessaria per collaborazioni saltuarie in incombenze meramente esecutive o comunque accessorie rispetto all'attività tutoria.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7355 del 4 luglio 1991)