Articolo 386 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Approvazione del conto
Dispositivo
Il giudice tutelare invita il protutore [360], il minore divenuto maggiore [2] o emancipato [390] ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni [388].
Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarità o lacune lo approva [295]; in caso contrario nega l'approvazione [43], [45].
Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice tutelare, provvede l'autorità giudiziaria nel contraddittorio degli interessati [389] (1).
Note
(1) I vari soggetti interessati saranno coloro che possono esaminare il conto finale (di cui all'art. 385 del c.c.), naturalmente il pubblico ministero ed infine i parenti entro il quarto grado (stante il potere loro riconosciuto dalla legge, strumentale alla tutela degli interessi patrimoniali della famiglia).
Massime giurisprudenziali (4)
1Cass. civ. n. 2541/2025
Nel giudizio di opposizione al rendiconto dell'amministratore di sostegno, ciascun erede può agire nell'interesse degli altri, non configurandosi generalmente un litisconsorzio necessario, salvo specifica dimostrazione in contrario che dimostri un reale pregiudizio subito dagli altri eredi dovuto alla mancata partecipazione al giudizio.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 2541 del 3 febbraio 2025)
2Cass. civ. n. 25001/2024
In tema di rendiconto dell'amministrazione di sostegno, la competenza per decidere sui reclami avverso i provvedimenti del giudice tutelare spetta al Tribunale e non alla Corte d'Appello, in virtù dell'espressa disciplina codicistica prevista dall'art. 411 cod. civ. e dall'art. 45 disp. att. c.c., che rinviano all'art. 386 nel suo complesso.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 25001 del 17 settembre 2024)
3Cass. civ. n. 4029/2022
La disciplina sul rendimento del conto finale, prevista per la tutela degli incapaci, si applica anche all'amministrazione di sostegno, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 411 c.c., e pertanto l'impugnazione del decreto di approvazione del menzionato conto, emesso dal giudice monocratico in funzione di giudice tutelare, deve essere decisa dal tribunale in sede contenziosa, ai sensi dell'art. 45 disp. att. c.c., con sentenza appellabile (ma non ricorribile per cassazione) e non dalla Corte d'appello, ai sensi dell'art. 720 bis c.p.c.(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 4029 del 8 febbraio 2022)
4Cass. civ. n. 9470/2000
In tema di rendimento del conto finale della tutela, gli «interessati», nel contraddittorio dei quali il giudice provvede qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice tutelare (art. 386, terzo comma c.c.), non vanno individuati soltanto nei soggetti indicati nei primi due commi della stessa disposizione normativa (pro tutore, minore divenuto maggiore o emancipato, nuovo rappresentante legale), ma anche nell'erede, il quale è legittimato ad agire anche a tutela dell'eredità.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9470 del 19 luglio 2000)