Articolo 387 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Prescrizione delle azioni relative alla tutela
Dispositivo
Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si prescrivono [2941] n. 5, [2946] in cinque anni dal compimento della maggiore età [2] o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato dall'ufficio e ha presentato il conto prima della maggiore età o della morte del minore, il termine decorre dalla data del provvedimento col quale il giudice tutelare pronunzia sul conto stesso [43], [45].
Le disposizioni di quest'articolo non si applicano all'azione per il pagamento del residuo che risulta dal conto definitivo [2946] (1).
Note
(1) Tale norma troverà applicazione in qualsiasi caso di gestione della tutela, come tipicamente quelli dell'azione di rendiconto e quella di responsabilità, residuando nei casi rimanenti le disposizioni degli artt.2946 e2941 n. 3 c.c.