Articolo 388 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Divieto di convenzioni prima che sia decorso un anno dall'approvazione del conto

Dispositivo

Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore [2] può aver luogo prima che sia decorso un anno dall'approvazione (1) del conto [386] della tutela [295], [596], [779].

La convenzione può essere annullata [1425], [1441] su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

Note

(1) Le parole «prima che sia decorso un anno dall'approvazione» sono state così sostituite alle precedenti «prima dell'approvazione» dall'art. 3 co. II della L. 9 gennaio 2004 n. 6, a decorrere dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione in G.U. avvenuta in data 19 gennaio 2004.